Dal 1° giugno 2026 è in vigore il nuovo CCNL Conflavoro Multiservizi, firmato da Conflavoro PMI, Confsal, Confsal Federlavoratori e Fesica-Confsal. Il contratto, valido fino al 31 maggio 2029, riguarda il codice CNEL K574 e interessa imprese di pulizia, sanificazione, manutenzione, portierato, guardiania, servizi ausiliari, attività integrate, servizi generali e alcune lavorazioni collegate a magazzini, aree verdi, impianti, controllo accessi e supporto logistico. Il rinnovo porta nuovi minimi retributivi in sei tranche, regole aggiornate su periodo di prova, ROL, scatti di anzianità, contratti a termine, malattia e lavoro a distanza.
- CCNL Conflavoro Multiservizi in vigore fino al 2029
- Aumenti retributivi in sei tranche
- Periodo di prova differenziato per livello
- ROL, ferie, tredicesima e quattordicesima
- Scatti di anzianità per operai e impiegati
- Malattia, lavoratori fragili e terapie salvavita
- Contratti a termine e causali oltre dodici mesi
- Appalti pubblici e tutele equivalenti
- Lavoro a distanza e disconnessione
- Sicurezza, preposti e nuove mansioni
CCNL Conflavoro Multiservizi in vigore fino al 2029
Il CCNL Conflavoro Multiservizi decorre dal 1° giugno 2026 e scade il 31 maggio 2029. Il contratto va identificato attraverso le parti firmatarie e il codice CNEL K574, perché il settore multiservizi comprende più accordi collettivi e diverse platee aziendali.
Il campo di applicazione copre rapporti di lavoro nelle imprese industriali, artigiane, cooperative, consorzi e società consortili che svolgono attività di pulizia e servizi integrati, anche per conto terzi. Rientrano, tra gli altri, servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione, manutenzione, portierato, guardiania, controllo accessi, attività ausiliarie in ambito scolastico, sanitario, industriale e in uffici pubblici o privati.
Aumenti retributivi in sei tranche
Il rinnovo prevede nuovi minimi tabellari con decorrenze progressive dal 1° giugno 2026, 1° ottobre 2026, 1° maggio 2027, 1° dicembre 2027, 1° luglio 2028 e 1° ottobre 2028. L’EDR è compreso nei minimi e per i Quadri si aggiunge un’indennità di funzione pari a 27 euro.
| Inquadramento | Dal 1° giugno 2026 | Dal 1° ottobre 2026 | Dal 1° maggio 2027 | Dal 1° dicembre 2027 | Dal 1° luglio 2028 | Dal 1° ottobre 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadri | 2.267,00 euro | 2.337,60 euro | 2.398,00 euro | 2.438,50 euro | 2.489,00 euro | 2.529,00 euro |
| Primo livello | 2.118,00 euro | 2.182,60 euro | 2.238,00 euro | 2.274,80 euro | 2.321,00 euro | 2.357,80 euro |
| Secondo livello | 1.899,00 euro | 1.955,00 euro | 2.003,00 euro | 2.034,80 euro | 2.074,80 euro | 2.106,70 euro |
| Terzo livello | 1.626,50 euro | 1.671,50 euro | 1.710,00 euro | 1.735,60 euro | 1.767,80 euro | 1.793,50 euro |
| Quarto livello | 1.531,20 euro | 1.572,50 euro | 1.607,80 euro | 1.631,00 euro | 1.660,60 euro | 1.684,00 euro |
| Quinto livello | 1.451,00 euro | 1.488,90 euro | 1.521,20 euro | 1.543,00 euro | 1.570,00 euro | 1.591,70 euro |
| Sesto livello | 1.379,00 euro | 1.414,00 euro | 1.444,00 euro | 1.464,00 euro | 1.489,00 euro | 1.509,00 euro |
| Settimo livello | 1.307,00 euro | 1.339,00 euro | 1.366,90 euro | 1.385,00 euro | 1.408,00 euro | 1.426,50 euro |
Gli incrementi del CCNL Multiservizi Conflavoro si inseriscono nella stagione dei rinnovi contrattuali 2024-2026, che per molte imprese comporta l’aggiornamento delle tabelle paga, dei budget del personale e delle verifiche sulle agevolazioni fiscali o contributive collegate agli aumenti retributivi.
Periodo di prova differenziato per livello
Il rinnovo aggiorna anche la durata massima del periodo di prova. Il contratto prevede sei mesi per i Quadri, quattro mesi per il primo livello, tre mesi per il secondo livello, trenta giorni per terzo e quarto livello, ventisei giorni per quinto, sesto e settimo livello e trenta giorni per gli apprendisti.
Per gli impiegati dal terzo al sesto livello, il periodo di prova è esteso a due mesi. Nei rapporti a termine, la prova viene calcolata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario, con limiti specifici previsti dal contratto.
ROL, ferie, tredicesima e quattordicesima
Il CCNL Conflavoro Multiservizi prevede 40 ore di ROL e 32 ore per ex festività. Le ferie sono pari a quattro settimane, mentre tredicesima e quattordicesima sono disciplinate come mensilità aggiuntive calcolate sulla retribuzione in atto.
La quattordicesima, nel caso del CCNL Multiservizi Conflavoro, viene corrisposta in coincidenza con la mensilità di giugno. Il contratto consente anche, tramite accordo aziendale o individuale, l’erogazione mensile della tredicesima o della quattordicesima.
Scatti di anzianità per operai e impiegati
Il rinnovo introduce una disciplina distinta degli scatti di anzianità. Per gli operai sono previsti scatti triennali nella misura del 2% della retribuzione tabellare, fino a un massimo di cinque scatti. Per gli impiegati, invece, gli scatti sono biennali e pari al 6,25% della retribuzione tabellare, fino a un massimo di otto scatti.
Per i lavoratori già in forza alla data di sottoscrizione del contratto, la decorrenza è fissata al 1° giugno 2026 nei casi in cui gli scatti non siano già maturati secondo la disciplina precedente.
Malattia, lavoratori fragili e terapie salvavita
Sulla malattia, il contratto prevede la conservazione del posto per dodici mesi nell’arco degli ultimi trentasei mesi consecutivi. Il trattamento economico, comprensivo dell’indennità INPS, è pari al 100% per i primi sei mesi e al 50% per i successivi sei mesi.
Per lavoratori fragili, lavoratori con patologie oncologiche, trapianti, patologie gravi e continuative o terapie salvavita documentate dal Servizio Sanitario Nazionale, i giorni necessari alle cure sono esclusi dal computo delle assenze per malattia e il periodo di comporto è raddoppiato.
Contratti a termine e causali oltre dodici mesi
Per il tempo determinato, il contratto conferma il limite numerico pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Nelle unità produttive fino a cinque dipendenti è prevista la possibilità di assumere fino a tre lavoratori a termine.
Per i rapporti superiori a dodici mesi, il CCNL individua causali legate alle caratteristiche del settore. Tra queste rientrano l’esecuzione di commesse o servizi predeterminati, gli appalti con continuità di servizio, l’assunzione di lavoratori con competenze specifiche per nuovi macchinari, l’uso di nuove tecniche di lavorazione e l’impiego di lavoratori con più di 50 anni.
Appalti pubblici e tutele equivalenti
Il rinnovo richiama il principio di equivalenza delle tutele previsto dall’Allegato I.01 del Codice Appalti. Nei contratti pubblici, questo profilo rileva quando l’operatore economico applica un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante e deve dimostrare un livello di tutela equivalente.
La verifica di equivalenza va letta insieme alle regole del correttivo al Codice Appalti, che ha rafforzato il collegamento tra contratti collettivi, trattamento dei lavoratori e procedure di affidamento. Per le imprese multiservizi impegnate in gare pubbliche, il tema riguarda retribuzione, orario, tutele normative, sicurezza e bilateralità.
Lavoro a distanza e disconnessione
Il lavoro a distanza ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il dipendente. Il contratto disciplina telelavoro e lavoro agile, con accordo scritto e indicazione di durata, alternanza tra lavoro in sede e fuori sede, strumenti utilizzati, oneri, tempi di riposo e fascia di disconnessione.
L’accordo deve indicare anche le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo, le misure di salute e sicurezza, la formazione eventualmente richiesta e le forme di esercizio dei diritti sindacali durante la prestazione esterna ai locali aziendali.
Sicurezza, preposti e nuove mansioni
Il contratto inserisce una disciplina specifica sui preposti. Per il ruolo è previsto un emolumento pari al 5% della retribuzione, elevato al 10% nei settori a rischio alto, insieme a una copertura assicurativa per tutela legale e responsabilità civile legata allo svolgimento delle funzioni.
La parte finale del contratto contiene anche una dichiarazione congiunta sull’aggiornamento dei profili professionali quando le mansioni svolte dai lavoratori non sono riconducibili in modo chiaro a quelle già elencate nel CCNL, anche per effetto dell’introduzione di nuove tecnologie.