Codici tributo successione: nuovi codici F24 per ravvedimento e controlli

di Anna Fabi

22 Settembre 2026 09:31

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Codici tributo successione e donazione: la risoluzione 30/E aggiunge causali per perdita della prima casa, adesione e conciliazione ai codici dell'autoliquidazione

L’Agenzia delle Entrate ha istituito una nuova serie di codici tributo per pagare con il modello F24 le somme che gli uffici chiedono su successioni e donazioni dopo la revoca di un’agevolazione, un controllo o la chiusura di una lite. Il provvedimento riguarda gli eredi che perdono l’agevolazione prima casa sull’immobile ereditato e chi definisce un accertamento sull’imposta di successione, su quella di donazione o sulle tasse ipotecarie e catastali.

Per chi versa, la difficoltà sta nella scelta del codice: la stessa imposta ha codici diversi a seconda della fase del procedimento, dalla dichiarazione di successione all’avviso dell’ufficio, fino alla conciliazione.

In sintesi:

  • la risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026 istituisce i codici tributo da A252 ad A284 e completa il sistema delle risoluzioni n. 16/E/2016, n. 35/E/2024 e n. 2/E/2025;
  • la revoca della dichiarazione d’intenti prima casa presentata prima della scadenza comporta il pagamento di imposta e interessi senza sanzioni, secondo la risoluzione n. 105/E del 31 ottobre 2011;
  • codice ufficio, codice atto e anno di riferimento si copiano dall’atto notificato dall’Agenzia delle Entrate;
  • le spese di notifica degli atti si versano con il codice 9400.

Decadenza prima casa in successione: codici per imposta complementare e sanzioni

Gli eredi che hanno chiesto l’agevolazione prima casa nella dichiarazione di successione e poi presentano istanza di revoca d’intenti o di ravvedimento operoso versano l’imposta complementare liquidata dall’ufficio con otto codici dedicati:

  • A252, “Successioni – Imposta di successione e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;
  • A253, “Successioni – Imposta ipotecaria e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;
  • A254, “Successioni – Imposta catastale e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;
  • A255, “Successioni – Imposta di bollo e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;
  • A256, “Successioni – Sanzione imposta di successione – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997”;
  • A257, “Successioni – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997”;
  • A258, “Successioni – Sanzione imposta di bollo – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997”;
  • A259, “Successioni – Tributi speciali e compensi – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”.

La revoca d’intenti riguarda l’erede che non può rispettare gli impegni dichiarati per ottenere il beneficio, come il trasferimento della residenza nel Comune dell’immobile. Il meccanismo è quello descritto per gli acquisti dalla risoluzione n. 105/E del 31 ottobre 2011, richiamata anche nella risposta n. 197 del 30 luglio 2025: chi revoca la dichiarazione prima che il termine scada chiede la riliquidazione all’ufficio e paga imposta e interessi senza sanzioni, mentre a termine scaduto può regolarizzare con il ravvedimento, pagando sanzioni ridotte.

Le denominazioni dei codici seguono questa distinzione: imposta, interessi e tributi speciali valgono sia per la revoca sia per il ravvedimento, mentre le tre voci di sanzione citano il solo ravvedimento.

Il versamento si esegue con i dati dell’avviso di liquidazione: nella sezione Contribuente vanno i dati dell’erede, nel campo del coobbligato il codice fiscale del defunto con il codice identificativo 08, come dispone la risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026.

Tasse ipotecarie e catastali sulla successione: codici per acquiescenza, adesione e conciliazione

Le tasse per i servizi ipotecari e catastali dovute con la dichiarazione di successione hanno ora codici propri anche quando il contribuente chiude la posizione dopo un controllo:

  • A283 per le tasse e A284 per la relativa sanzione, in caso di omessa impugnazione dell’atto;
  • A269 per la sanzione, in caso di definizione delle sole sanzioni;
  • A273 per le tasse e A274 per la sanzione, in caso di accertamento con adesione;
  • A279 per le tasse e A280 per la sanzione, in caso di conciliazione.

L’omessa impugnazione corrisponde alla definizione per acquiescenza dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 218/1997: il contribuente paga quanto richiesto senza ricorrere e ottiene la riduzione delle sanzioni. La definizione delle sole sanzioni, disciplinata dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 472/1997, chiude la parte sanzionatoria dell’atto; l’accertamento con adesione è l’accordo con l’ufficio regolato dallo stesso D.Lgs. n. 218/1997.

Per questi codici la compilazione dell’F24 segue le regole dei versamenti di successione: dati dell’erede nella sezione Contribuente e codice fiscale del defunto nel campo del coobbligato.

Codici per imposta sulle donazioni e tasse sugli atti

Per l’imposta sulle donazioni e per le tasse ipotecarie e catastali dovute sulla registrazione degli atti, la risoluzione assegna a ogni fase un codice per il tributo e uno per la sanzione, sul modello introdotto per l’imposta di registro dalla risoluzione n. 35/E dell’11 luglio 2024.

Fase Imposta sulle donazioni Tasse ipotecarie e catastali sugli atti
Ravvedimento operoso e revoca d’intenti (imposta complementare) A260 imposta e interessi; A261 sanzione A262 tasse e interessi; A263 sanzione
Omessa impugnazione A264 imposta e interessi; A265 sanzione A266 tasse; A267 sanzione
Definizione delle sole sanzioni A268 sanzione A270 sanzione
Accertamento con adesione A271 imposta e interessi; A272 sanzione A275 tasse; A276 sanzione
Conciliazione A277 imposta e interessi; A278 sanzione A281 tasse; A282 sanzione

Nelle istruzioni della risoluzione il codice identificativo del defunto riguarda i soli codici delle successioni. Per il versamento ordinario delle tasse ipotecarie e catastali sugli atti pubblici si usa il codice 1567, ridenominato dalla risoluzione n. 2/E del 10 gennaio 2025 “Atti pubblici – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”.

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Codici tributo per la successione in autoliquidazione e il ravvedimento

Con la dichiarazione di successione l’imposta autoliquidata si versa con il codice 1539 e gli interessi da pagamento rateale con il 1635, istituiti dalla risoluzione n. 2/E/2025 per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, dopo la riforma del D.Lgs. n. 139/2024.

Le altre voci dovute con la dichiarazione di successione hanno codici istituiti nel 2016 e ancora in uso: 1530 per l’imposta ipotecaria, 1531 per l’imposta catastale, 1532 per le tasse per i servizi ipotecari e catastali, ridenominato nel 2025, e 1533 per l’imposta di bollo.

In caso di ravvedimento sulla dichiarazione si usano:

  • 1549 per la sanzione sull’imposta di successione dovuta alla tardiva presentazione della dichiarazione;
  • 1535 per la sanzione su imposte e tasse ipotecarie e catastali e sull’imposta di successione;
  • 1536 per la sanzione sull’imposta di bollo;
  • 1537 per gli interessi.

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Avvisi di liquidazione e definizioni in successione: tabella codici per fase

Quando le somme sono richieste dall’ufficio, il codice tributo cambia con la fase del procedimento: avviso di liquidazione, decadenza dalla prima casa, acquiescenza, sole sanzioni, adesione e conciliazione hanno serie proprie, istituite dalla risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016 e completate nel 2025 e nel 2026.

Fase Codici tributo
Avviso di liquidazione dell’ufficio A147 imposta di successione; A139 sanzione sull’imposta di successione; A150 sanzione per tardiva dichiarazione; A140 imposta ipotecaria; A141 imposta catastale; A142 tasse per i servizi ipotecari e catastali; A146 imposta di bollo; A148 sanzione sull’imposta di bollo; A149 sanzione su imposte e tasse ipotecarie e catastali; A151 tributi speciali e compensi; A152 interessi
Decadenza prima casa dopo revoca d’intenti o ravvedimento da A252 ad A259
Omessa impugnazione (acquiescenza) A153 imposta di successione; A154 imposta ipotecaria; A155 imposta catastale; A156 imposta di bollo; A160 sanzione sul bollo; A161 sanzione su imposte e tasse ipotecarie e catastali; A162 sanzione sull’imposta di successione; A164 tributi speciali; A283 tasse per i servizi ipotecari e catastali; A284 sanzione sulle tasse
Definizione delle sole sanzioni A165 sanzione sul bollo; A166 sanzione su imposte e tasse ipotecarie e catastali; A167 sanzione sull’imposta di successione; A269 sanzione sulle tasse per i servizi ipotecari e catastali
Accertamento con adesione A169 imposta di successione; A170 imposta ipotecaria; A171 imposta catastale; A172 imposta di bollo; A176 sanzione su imposte e tasse ipotecarie e catastali; A177 sanzione sull’imposta di successione; A178 sanzione sul bollo; A180 tributi speciali; A273 tasse per i servizi ipotecari e catastali; A274 sanzione sulle tasse
Conciliazione A181 imposta di successione; A182 imposta ipotecaria; A183 imposta catastale; A184 imposta di bollo; A188 sanzione su imposte e tasse ipotecarie e catastali; A189 sanzione sull’imposta di successione; A190 sanzione sul bollo; A192 tributi speciali; A279 tasse per i servizi ipotecari e catastali; A280 sanzione sulle tasse

Nel sistema del 2016 le tasse ipotecarie e catastali avevano un codice solo nella fase dell’avviso di liquidazione: con la risoluzione n. 30/E ogni forma di definizione della pretesa dispone di un codice per il tributo e, dove prevista, di uno per la sanzione.

Modello F24 per successioni e donazioni: campi da compilare

I codici di successioni e donazioni si indicano sempre nella sezione Erario del modello F24, in corrispondenza della colonna degli importi a debito versati, con regole diverse a seconda del tipo di versamento:

  1. per i versamenti richiesti con un atto dell’ufficio, compresi tutti i codici della risoluzione n. 30/E, nei campi codice ufficio, codice atto e anno di riferimento vanno i dati indicati nell’atto, con l’anno in formato AAAA;
  2. per l’imposta autoliquidata e per gli interessi da rateazione l’anno di riferimento è quello del decesso;
  3. nei versamenti di successione la sezione Contribuente riporta codice fiscale e dati anagrafici dell’erede, mentre il campo del coobbligato contiene il codice fiscale del defunto con il codice identificativo 08;
  4. solo per il codice 1539 il campo rateazione si compila nel formato NNRR, con il numero della rata seguito dal numero complessivo delle rate, oppure con 0101 in caso di pagamento in unica soluzione;
  5. le spese di notifica degli atti emessi dagli uffici si versano con il codice 9400, “spese di notifica per atti impositivi”.