TFR garantito dall’INPS se l’azienda è insolvente, anche senza fallimento

Cassazione: il TFR viene garantito dal Fondo di garanzia INPS ai lavoratori in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche nel caso in cui non ci sia il fallimento del datore.

TFR garantito dall’INPS in caso di cessazione del rapporto di lavoro: il pagamento del TFR maturato dal dipendente è a carico del Fondo di garanzia anche se non sussiste tecnicamente il fallimento del datore di lavoro ma questi si dimostra insolvente. A chiarirlo è la sentenza n.7585 della Corte di Cassazione del del primo aprile 2011.

La Suprema corte ha chiarito che il Fondo di garanzia INPS deve «sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto».

E questo vale anche nel caso in cui non sia possibile pronunciare concretamente il fallimento del datore, in base a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 2 della legge 297/82: «qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del Rd 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti».

Il caso ha visto coinvolta una lavoratrice cui non era stato riconosciuto il pagamento del TFR maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Inizialmente il ricorso era stato rigettato per l’assenza di dichiarazione di fallimento da parte del datore di lavoro, ma in appello la sentenza è stata ribaltata.

Con questa sentenza la Corte di Cassazione vuole tutelare i lavoratori «anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali».

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Fonte: Cassazione.net