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Procedura fallimentare: le novità del Decreto Sviluppo bis

di Francesca Pietroforte

Pubblicato 28 Febbraio 2013
Aggiornato 27 Gennaio 2023 12:51

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Le modifiche alla procedura fallimentare introdotte dal Decreto Sviluppo bis, con focus sulle comunicazioni telematiche tramite PEC.

L’art. 17 del Decreto Sviluppo bis (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) ha modificato la Legge fallimentare, così da rendere più rapide e meno dispendiose le comunicazioni nelle procedure concorsuali principali (notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, presentazione della domanda di insinuazione del passivo, comunicazioni ai creditori da parte del curatore del fallimento) anche attraverso l’utilizzo dei mezzi telematici.

=> Leggi dati e norme sui fallimenti

Ricorso e decreto di convocazione

Il ricorso e il decreto di convocazione delle parti devono essere inviati al debitore mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) ottenuto dal Registro delle imprese o dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica delle imprese e dei professionisti. La notifica di persona da parte dell’ufficiale giudiziario può avvenire solo in caso di impossibilità o di esito negativo della modalità automatica, e comunque a cura del ricorrente.

Il creditore è obbligato a utilizzare l’indirizzo di PEC indicato dai debitori e dai titolari di diritti sui beni in caso di comunicazioni di ogni tipo. Se ciò non è possibile per cause dipendenti dal destinatario, ogni comunicazione sarà effettuata attraverso deposito in cancelleria.

=> Leggi quando si possono chiedere i danni per la procedura fallimentare

Domanda di ammissione al passivo

Modalità telematica anche per l’invio al curatore della domanda di ammissione al passivo. Ai creditori andrà inviato il progetto di stato passivo all’indirizzo indicato nel documento. Il curatore quindi potrà utilizzare i dati desunti dal documento e inseriti dai singoli creditori per la realizzazione del progetto di stato passivo e per l’elenco dei creditori, liberando dall’incombenza le cancellerie.

I creditori ammessi al passivo, chi ha fatto opposizione e i creditori in prededuzione non soddisfatti verranno informati mediante PEC del deposito del rendiconto approntato dal curatore e della data fissata per l’udienza. Fino a cinque giorni prima dell’udienza sarà possibile sottoporre osservazioni e contestazioni utilizzando il medesimo strumento. Nel caso in cui non sia possibile valersi delle modalità previste, si potrà procedere attraverso l’utilizzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei confronti del passivo.

Progetto di ripartizione dell’attivo

È indispensabile l’utilizzo della PEC anche nel caso in si debba inviare ai creditori il progetto di ripartizione dell’attivo, la proposta di concordato, il ricorso e il decreto emanato dal Tribunale nel procedimento di esdebitazione.

Concordato preventivo

L’obbligo di comunicazione telematica viene inoltre esteso anche agli organi della procedura di concordato preventivo e ai creditori: diventa onere a carico del commissario giudiziale l’avviso recante la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, l’indirizzo PEC del debitore e, in caso di necessità, l’invito a fornirne uno valido.

PEC

L’avviso deve essere realizzato mediante PEC o, in caso di motivi ostativi, attraverso lettera raccomandata o fax da inviare presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore. In caso di mancato recapito riferibile a responsabilità del destinatario, le comunicazioni saranno effettuate attraverso il deposito degli atti e dei documenti presso la cancelleria.

Entro il termine minimo di dieci giorni prima dell’adunanza dei creditori, il curatore deve depositare presso la cancelleria una relazione particolareggiata su:

  • cause del dissesto;
  • condotta del debitore;
  • proposte di concordato;
  • garanzie offerte ai creditori.

La medesima relazione deve essere inviata via PEC al Registro delle imprese e ai creditori.

Le comunicazioni tra commissario e creditori nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, se il destinatario è un imprenditore, vanno svolte attraverso procedura telematica, negli altri casi per mezzo di fax o posta raccomandata.