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Sicurezza Lavoro: i requisiti per i formatori

di Francesca Pietroforte

8 Ottobre 2015 10:00

Analisi dei requisiti standard richiesti ai docenti formatori dei corsi rivolti alle figure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La disciplina che regola i requisiti per il formatore per la sicurezza è contenuta nel DM 6 marzo 2013, delineando una figura strategica per divulgare in azienda la cultura su questo tema, scongiurare incidenti durante l’espletamento delle funzioni lavorative e sensibilizzare dipendenti e datori di lavoro sul tema della prevenzione.

=> Guida ai requisiti per RSPP

Mentre in passato coesistevano una normativa stringente per i formatori dei corsi rivolti a lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e RSPP (Responsabili Servizio di Prevenzione e Protezione) ed una molto meno approfondita per i corsi di responsabile, addetto al servizio di prevenzione e protezione e ai coordinatori durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori, con la nuova formulazione della norma si è inteso valutare la prima applicazione e l’eventuale elaborazione di proposte correttive da parte dell’apposita Commissione consultiva permanente. Già dopo il D.Lgs. n. 81/2008, la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome aveva individuato le caratteristiche relative alla formazione del datore di lavoro che volesse occuparsi direttamente del servizio di prevenzione e protezione (art. 34, co. 2 e 3) e della formazione di lavoratori, dirigenti e preposti (art. 37). Lo stesso avevano fatto alcune Regioni di propria iniziativa, provocando però confusione, alla quale la norma in oggetto tenta di porre rimedio.

I nuovi requisiti

Il Governo ha infatti deciso di basare i requisiti necessari allo svolgimento dell’attività di formatore al possesso di un prerequisito e di almeno uno tra sei criteri, tali da garantire tre elementi minimi che il formatore deve possedere: conoscenza, esperienza e capacità didattica. Il prerequisito è il diploma di scuola secondaria di secondo grado (non richiesto solo per i datori di lavoro che effettuino direttamente la formazione e per coloro che possano dimostrare che alla data del 18 marzo 2013 possedevano già almeno uno dei criteri previsti dal decreto).

=> Speciale Sicurezza sul Lavoro

I criteri sono:

  1. almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (non nella propria azienda) nell’area tematica oggetto della docenza.
  2. sotto-criteri: a) possesso di specifico titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza o master, dottorato di ricerca, specializzazioni); b) almeno un requisito tra: un percorso formativo sulla didattica, abilitazione all’insegnamento o diploma triennale, master in scienze della comunicazione o esperienze precedenti come docente (per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o per almeno 40 ore in qualunque materia o 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).
  3. attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti b) di cui sopra.
  4. attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della docenza, integrato da uno dei requisiti b) di cui sopra.
  5. esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nella salute e sicurezza sul lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, integrata da almeno uno dei requisiti b) di cui sopra.
  6. esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) – ciò limita la possibilità di fare docenza al macro-settore Ateco di riferimento – integrata da almeno uno dei requisiti b) di cui sopra.

È anche necessario che il formatore possegga la capacità didattica nel caso dei cinque ultimi requisiti elencati (non nel primo), ottenuta frequentando un corso formativo in didattica della durata di 24 ore. La qualifica è permanente, e riguarda determinate aree tematiche tra le tre individuare, che sono l’area normativa/giuridica/amministrativa, l’area rischi tecnici/igienico-sanitaria, l’area relazioni/comunicazione. Sarà necessario effettuare un corso di aggiornamento con cadenza triennale per conservare la qualifica ottenuta.