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Da marzo niente DURC senza sicurezza lavoro: scatta la restituzione dei benefici

di Alessandra Gualtieri

6 Marzo 2024 18:05

Rilascio DURC solo nel rispetto della sicurezza sul lavoro e restituzione dei benefici per inadempienze non sanabili, sanzionate per il doppio del valore.

Il Decreto PNRR in vigore dal 2 marzo (DL 19/2024), apporta novità in tema di rilascio DURC al fine di accedere ai numerosi benefici normativi e contributivi. Il Documento unico che attesta la regolarità contributiva si lega a doppio nodo alla conformità delle aziende alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In pratica, la compliance diventa requisito imprenscindibile per ottenere il DURC.

Rilascio DURC vincolato alla conformità sulla sicurezza

L’articolo 29 del Decreto Legge n.19/2024 modifica l’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 subordinando l’accesso ai benefici DURC al rispetto della disciplina in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro del 30 gennaio 2015 (all’articolo 8 e Allegato A).

A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

=> Pre-DURC Online sul sito INPS da gennaio 2024

Le violazioni rilevano se accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi (sentenza passata in giudicato oppure ordinanza ingiunzione). Se ci sono violazioni in corso (oppure sanate o già prescritte), non si ha diritto al DURC.

Restituzione benefici DURC per violazioni non sanabili

Si introduce poi il nuovo comma 1175 bis.

Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Il nuovo testo di legge prevede dunque che non si perdano i benefici contributivi e normativi  legati al DURC in caso di regolarizzazione entro i termini indicati dagli organi di vigilanza. Dunque, in questi casi non scatta il recupero fiscale e contributivo se le violazioni accertate sono sanabili.

Tuttavia le cose cambiano per le violazioni non sanabili. In questo caso scatta la restituzione dei benefici fruiti dall’azienda che li aveva ottenuti grazie al DURC in regola.

Applicando il principio di proporzionalità (previsto anche dal decreto legislativo di riforma delle sanzioni fiscali e tributari), il recupero dei benefici sarà pari ad un tetto massimo del doppio dell’importo sanzionato e oggetto di verbalizzazione.