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Licenziamento nel pubblico impiego: chiariti i criteri per il risarcimento

di Anna Fabi

17 Ottobre 2025 09:09

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L'indennità per licenziamento illegittimo nel pubblico impiego si calcola sulla retribuzione utile al TFR, anche per i lavoratori in regime di IPS.

La Corte Costituzionale è intervenuta con una pronuncia destinata ad avere effetti rilevanti per le amministrazioni pubbliche: con la sentenza n. 144 depositata il 7 ottobre, ha infatti chiarito la portata dell’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del Dlgs 165/2001, nella parte in cui prevede che l’indennità risarcitoria dovuta al dipendente pubblico reintegrato dopo un licenziamento illegittimo debba essere “commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR”.

La Corte ha confermato che l’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo nel pubblico impiego deve essere calcolata in base alla retribuzione utile per il TFR, indipendentemente dal regime di appartenenza del dipendente.

Reintegra del dipendente pubblico

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Trento nell’ambito di un contenzioso promosso da un dirigente medico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, a seguito di un licenziamento senza preavviso nel 2021 e successiva reintegra. Il giudice aveva dubitato della legittimità costituzionale della norma, sostenendo che la sua applicazione avrebbe potuto determinare una disparità di trattamento tra lavoratori pubblici soggetti al regime di trattamento di fine rapporto (TFR) e quelli che, come il ricorrente, rientrano ancora nel regime di indennità premio di servizio (IPS).

Il nodo interpretativo riguardava la base di calcolo dell’indennità: per i lavoratori in IPS, l’amministrazione sosteneva che il riferimento dovesse essere la retribuzione più ristretta usata per la liquidazione dell’indennità premio, mentre il ricorrente chiedeva di applicare la retribuzione “onnicomprensiva” prevista per il TFR. Il Tribunale aveva così rimesso la questione alla Corte Costituzionale, invocando una possibile violazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione.

Calcolo dell’indennità risarcitoria

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo conforme ai principi costituzionali la scelta del legislatore di adottare il parametro del TFR come riferimento uniforme. Nelle motivazioni, i giudici hanno chiarito che il richiamo al TFR ha una funzione di parametro legale astratto e non implica alcun collegamento diretto con il regime previdenziale applicato al singolo lavoratore. Il criterio serve a garantire uniformità di trattamento e certezza del diritto, anche per chi non è in regime TFR ma IPS.

Secondo la Corte, infatti, la differenza tra TFR e IPS riguarda la fase fisiologica della cessazione del rapporto di lavoro, mentre l’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo si colloca in una fase patologica e richiede un criterio di calcolo neutro e oggettivo.

Anche la previsione di un tetto massimo di 24 mensilità, con la detrazione delle somme eventualmente percepite per altre attività lavorative, è stata considerata coerente e ragionevole rispetto all’obiettivo di armonizzare le tutele tra settore pubblico e privato.

La scelta, secondo i giudici, evita disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati e assicura uniformità applicativa nelle controversie future.