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Fattura elettronica: regole di delega agli intermediari

di Anna Fabi

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul conferimento delle deleghe agli intermediari in tema di fatturazione elettronica: servizi delegabili, soggetti ammessi e validità della delega.

Pubblicate da parte dell’Agenzia delle Entrate nuove istruzioni relativamente all’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, con particolare riferimento alle modalità di conferimento delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica (provvedimento n° 117689/2018).

Servizi delegabili

Le Entrate giudichino che i servizi delegabili sono:

  • registrazione dell’indirizzo telematico, ovvero l’intermediario può indicare allo SdI “l’indirizzo telematico”, quindi una PEC o il codice destinatario, del soggetto che si decide debba ricevere le fatture elettroniche e generare il codice a barre bidimensionale (QRCode) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”;
  • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Le azioni che possono essere considerate in quest’ultimo ambito sono:

  • ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il SdI;
  • consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere);
  • consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA del soggetto delegante;
  • consultare i dati IVA delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini IVA, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota IVA applicata; esigibilità dell’imposta) emesse e ricevute dal soggetto delegante;
  • consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante;
  • esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, per conto del soggetto delegante;
  • consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
  • indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;

Soggetti delegabili

Dal provvedimento di evince inoltre che i soggetti a cui è possibile conferire la delega sono esclusivamente gli  individuati dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Modalità di conferimento

La delega deve essere convertita utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, Entratel o Fisconline, oppure presentando l’apposita modulistica presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Validità della delega

La delega conferita ha validità di quattro anni ma può essere revocata in qualsiasi momento.