Detrarre l’IVA relativa alla seconda auto intestata a un professionista è possibile: lo dichiara la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Toscana, che specifica come se da un lato è impossibile il riconoscimento fiscale di più automezzi ai fini delle imposte dirette, è invece fattibile ai fini IVA.
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La Direzione Regionale ha risposto alla richiesta di una consulenza da parte di un ODCEC territoriale, relativamente al trattamento fiscale in merito ai costi sostenuti da un professionista per un secondo autoveicolo utilizzato per volgere la sua attività di lavoratore autonomo.
La nuova normativa introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2013 prevede che la quota ordinaria di deducibilità sia ridotta fino al 20%, e che questa si applichi a un solo veicolo. Questo per quanto concerne il corretto trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette, mentre una maggiore tolleranza è prevista in merito alla detraibilità dell’IVA.
La Direzione cita l’articolo 19-bis1, lettera c del D.P.R. n. 633/1972:
«L’imposta relativa all’acquisto o importazione di veicoli stradali a motore […] è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione […].»
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Il testo non specifica, quindi, l’esistenza di un limite numerico agli autoveicoli sottoposti alla detrazione forfettaria dell’imposta. Secondo l’Agenzia delle Entrate, in definitiva, è necessario che il contribuente dimostri l’effettivo impiego dell’auto per la sua attività professionale. Sarà l’Ufficio territorialmente competente a valutare, di volta in volta, l’esistenza di questa condizione.