Diritti d’autore di Forfettari in Dichiarazione 2026: soglie, ritenute e quadri

di Anna Fabi

30 Marzo 2026 12:20

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Diritti d’autore nel regime forfettario e dichiarazione dei redditi 2026: niente ritenuta se c’è correlazione, diversamente cambiano le aliquote d'imposta.

In vista dell’imminente dichiarazione dei redditi 2026, i professionisti in regime forfettario si trovano a dover indicare i compensi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore individuando la corretta tassazione. I fattori da valutare sono principalmente due: la soglia degli 85mila euro e l’assenza della ritenuta.

Particolare attenzione va poi riservata alla documentazione da consegnare al committente e all’inquadramento di questi redditi nel modello dichiarativo. Quando i proventi sono collegati all’attività professionale esercitata con partita IVA, infatti, il regime di favore continua a operare anche su questi compensi ma con regole di calcolo diverse rispetto ai ricavi ordinari.

Diritti d’autore correlati ad attività professionale

Il principio da cui partire resta quello chiarito dall’Agenzia delle Entrate: i compensi da diritto d’autore possono rientrare nel forfettario quando sono correlati all’attività di lavoro autonomo esercitata. La correlazione va letta in termini sostanziali e professionali. Il compenso deve nascere in un rapporto stretto con l’attività svolta dal professionista e con i contenuti che quella attività produce.

Per un consulente, un giornalista, un formatore, un tecnico o un professionista creativo, quindi, la differenza d’imposta sta nel collegamento effettivo (o meno) tra la prestazione abituale e l’opera dell’ingegno da cui scaturisce il compenso. Quando questo nesso regge, i proventi entrano nel regime agevolato. Quando manca, il diritto d’autore resta fuori dal forfettario e segue la disciplina ordinaria.

Dichiarazione dei redditi: due quadri per i Forfettari

Nella dichiarazione 2026, i forfettari continuano a muoversi nel quadro LM, che resta il punto di raccolta del reddito agevolato ed è oggi ancora più centrale anche nella precompilata dei forfettari. Se i compensi da diritto d’autore sono legati all’attività professionale, la gestione dichiarativa resta coerente con il perimetro del regime e confluisce quindi nel reddito assoggettato a imposta sostitutiva.

Diversa è la situazione dei proventi che non presentano questo collegamento. In quel caso si torna al trattamento ordinario del diritto d’autore, che nelle istruzioni dichiarative continua a trovare collocazione nel quadro RL. È questo il passaggio che nella pratica genera più errori: usare il forfettario come contenitore generale di ogni compenso collegato alla persona fisica, quando invece serve un legame puntuale con l’attività autonoma esercitata.

Opere d’ingegno che concorrono alla soglia di 85mila euro

Se i compensi da diritto d’autore sono correlati all’attività professionale, concorrono alla soglia degli 85mila euro per il limite di permanenza e di accesso al regime. Questo aspetto li rende rilevanti sia sul piano dell’imposta sia sul piano della tenuta complessiva del forfettario.

Per tale ragione, particolare attenzione va prestata ai casi di compensi errati che possono incidere sulla soglia del forfettario. Qualunque somma attratta nel regime contribuisce alla verifica del limite annuale e può incidere sulla permanenza nel sistema agevolato.

Base imponibile e abbattimento forfettario

Sui compensi da diritto d’autore correlati all’attività professionale si applica l’imposta sostitutiva del forfettario, ma la base imponibile non viene determinata con il coefficiente di redditività ordinario previsto per il codice ATECO. Qui continua a operare la regola specifica dell’abbattimento forfettario dei costi prevista dal TUIR.

Sui compensi da diritto d’autore correlati all’attività professionale resta applicabile la regola specifica prevista dal TUIR: il compenso concorre al reddito dopo un abbattimento forfettario del 25%, elevato al 40% per i soggetti con meno di 35 anni. In termini pratici, l’imposta sostitutiva del regime forfettario si applica quindi sul 75% del compenso, oppure sul 60% se il percettore ha meno di 35 anni.

Ritenuta d’acconto e dichiarazione al committente

Quando il compenso da diritto d’autore è correlato all’attività professionale in regime forfettario, il committente non applica la ritenuta d’acconto. Per arrivare a questo risultato, però, serve una base documentale chiara. Il professionista deve attestare che quei compensi rientrano nel regime e che sono collegati all’attività autonoma esercitata.

La Certificazione Unica 2026 dei forfettari richiede infatti coerenza fra dichiarazione resa, attività svolta e natura del compenso percepito.

Documenti da conservare in caso di accertamenti

In caso di verifica fiscale, per dimostrare la correlazione bisogna conservare il contratto di cessione, l’incarico professionale da cui nasce l’opera, la documentazione del committente e la dichiarazione resa ai fini della mancata ritenuta. Più il legame fra attività e diritto d’autore è leggibile, più il trattamento fiscale regge.

Lo stesso vale sul fronte dichiarativo. Con un quadro LM oggi più ricco di informazioni precaricate e un sistema che incrocia dati sempre più ampio, la linea prudente sta nella piena coerenza tra fattura o notula, documentazione contrattuale e dichiarazione dei redditi. La semplificazione del forfettario non riduce l’attenzione che serve sui casi ibridi.

In ultima analisi, se il legame con l’attività professionale è saldo, il compenso entra nel regime agevolato e resta fuori dalla ritenuta, confluendo nella dichiarazione dei redditi del forfettario con la propria regola di abbattimento. Quando questo collegamento manca, si applica la disciplina ordinaria del diritto d’autore.