Licenziamento legittimo se il dipendente si assenta per cinque giorni dal luogo di lavoro senza darne comunicazione, rendendosi anche irreperibile alle visite di controllo. Lo ha sancito la Corte di Cassazione dichiarando giustificata la rescissione del contratto da parte del datore di lavoro.
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La sentenza 5134/13 riguarda, nello specifico, il licenziamento di una lavoratrice dipendente legata all’azienda da un CCNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro, in questo caso gomma plastica industria).
L’articolo 55 del CCNL, infatti, afferma la legittimità del licenziamento per «assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi», sostenendo che il lavoratore è obbligato a comunicare l’assenza entro la fine dell’orario lavorativo del primo giorno di assenza, trasmettendo anche il certificato medico (se pertinente) entro il terzo giorno di assenza.
Durante questo lasso di tempo, inoltre, è necessario che il dipendente si renda reperibile per i controlli da parte del datore di lavoro.
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In mancanza di questi adempimenti l’azienda può far decadere il trattamento economico e, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, procedere anche con sanzioni disciplinari e con il licenziamento vero e proprio nei casi ritenuti pi gravi.