La liquidazione volontaria dell’imprese avviena tramite l’imprenditore che valuta questa scelta su dei calcoli di convenienza, scegliendo poi se proseguire o terminare la propria attività. L’impresa quando si trova nella fase di liquidazione procede alla vendita di attività e al pagamento di tutti i debiti.
=> Ex manager d’oro
Nell’art.2484 c.c. viene stabilito che le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono per le seguenti cause:
- decorso del termine;
- conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, appositamente convocata senza indugio;
- non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea;
- riduzione del capitale al di sotto del minimo legale se non si è provveduto alla sua reintegrazione;
- nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 c.c.;
- deliberazione dell’assemblea;
- altre cause previste dall’atto costitutivo.
Successivamente l’organo amministrativo deve verificare le cause dello scioglimento. Vengono poi nominati i liquidatori dall’assemblea dei soci. Quando la liquidazione è compiuta, i liquidatori insieme alla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, devono stilare il bilancio finale di liquidazione e infine deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.