Tfr in busta paga

di Francesca Vinciarelli

9 Agosto 2016 08:30

Tfr in busta paga ecco di cosa si tratta nello specifico.
Il trattamento di fine rapporto è un indennità che viene versata al lavoratore quando termina un lavoro subordinato.
Il tfr è un’indennità, regolata dall’articolo 2120 del Codice Civile, hanno diritto di ricevere la somma prevista tutti i lavoratori subordinati per qualsiasi causa sia terminato il rapporto di lavoro, nonché licenziamento, dimissioni, pensionamento, ecc. Il TFR non è previsto per le collaborazioni coordinate e continuative e per i rapporti di lavoro autonomo.

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La somma del TFR si calcola sommando una quota pari allo stipendio annuo diviso 13,5 e proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno alla quale va aggiunta a montante la rivalutazione dell’importo accantonato l’anno precedente. Il TFR viene annualmente rivalutato in base al 75% dell’ indice dei prezzi al consumo aumentato di una quota fissa pari all’ 1,5% annuo. La somma viene poi pagata dal datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro.

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Il datore di lavoro può pagare il tfr in diverse modalità:
  • unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro; 
  • due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. 
  • in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 100.000 euro. 

L’articolo 2120 del codice civile disciplina il trattamento di fine rapporto di lavoro: in qualunque caso di cessazione di rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto a un indennizzo (TFR): un risparmio forzoso che il datore di lavoro opera mensilmente per conto del lavoratore. Non rientrano nella base di calcolo del Tfr per i dirigenti di aziende industriali:

  • gli accantonamenti relativi alla previdenza complementare;
  • i fringe benefit auto;
  • il bonus vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi.

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L’accontanamento viene calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso per 13,5. Annualmente, la somma accantonata subirà una rivalutazione dell’1,5% su un valore pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre del precedente anno.