Indennità di licenziamento in ritardo: niente arretrati, solo mora

di Barbara Weisz

1 Settembre 2014 15:32

Se l'azienda paga in ritardo l'indennità al lavoratore licenziato ingiustamente, dovrà versare solo gli interessi di mora e non le mensilità arretrate: sentenza definitiva della Cassazione.

Una nuova sentenza  n18353/2014 della Cassazione a sezioni riunite interpreta l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori in relazione all’indennità di 15 mensilità – prevista dal terzo comma, al posto del reintegro nel posto di lavoro – in caso di licenziamento illegittimo: l’azienda in ritardo con il pagamento non deve versare all’ex dipendente un numero di stipendi pari a quelle intercorse fino all’effettivo pagamento dell’indennità stessa, ma dovrà semplicemente pagare gli interessi di mora. 

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La norma stabilisce che la richiesta del lavoratore di ottenere l’indennità al posto del reintegro «determina la risoluzione del rapporto di lavoro», ma non spiega cosa succede se il datore di lavoro versa il dovuto in ritardo. Su questo punto si sono alternate diverse interpretazioni.

 

Precedenti interpretazioni

Secondo due sentenze della Suprema Corte del 2009 e del 2010, in caso di mancato pagamento dell’indennità l’azienda era tenuta a versare tutte le mensilità arretrate: in pratica, il rapporto si intenderebbe cessato solo con il definitivo pagamento dell’indennità, mentre fino a quel momento spetta la retribuzione. Un’altra sentenza del 2013 non concede invece tali mensilità arretrate.

Nuova sentenza

Il pronunciamento a sezione riunite stabilisce definitamente che il ritardo del pagamento dell’indennità non dà diritto al versamento di alcuna mensilità arretrata, ma semplicemente fa maturare i normali interessi di mora:

«il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro» dell’opzione per l’indennità, «senza che permanga, per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro, alcun obbligo retributivo».

Il pagamento dell’indennità resta soggetto «alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, quale prevista dall’articolo 429, terzo comma, codice di procedura civile, salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore».

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Ricordiamo che lo Statuto dei Lavoratori impone al lavoratore di richiedere l’indennità risarcitoria entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza di licenziamento illegittimo o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.