Redditometro al via: onere della prova anche al Fisco

di Barbara Weisz

Pubblicato 1 Marzo 2013
Aggiornato 4 Aprile 2013 10:26

Scattano entro marzo i controlli fiscali ai fini del Redditometro: in attesa della circolare applicativa, ecco tutti i criteri per la verifica e i punti deboli dello strumento bocciati da Cassazione e Magistratura: elementi statistici nell'accertamento sintetico, privacy, onere della prova.

Debuttano a marzo i controlli del nuovo Redditometro: è attesa a giorni la circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate, chiamata a risolvere non pochi quesiti aperti.

Sullo sfondo, le continue bocciature di Cassazione e Magistratura, che accolgono ricorsi contro il nuovo accertamento sintetico: viola la privacy, utilizza medie statistiche illegittime, inverte l’onere della prova.

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Criteri di verifica

In vigore da gennaio dopo la pubblicazione del decreto ministeriale (scaricalo), prevede l’avvio di 35mila verifiche ai fini di un accertamento sintetico in base a specifiche regole, già anticipate dalle Entrate:

  • uno scostamento fino a mille euro al mese fra reddito dichiarato e spese non viene preso in considerazione, attuando una sorta di franchigia pari a 12mila euro in un anno (leggi di più),
  • l’accertamento sintetico risparmierà i pensionati titolari del solo reddito da pensione in quanto mira a individuare i casi eclatanti di contribuenti che hanno un’alta capacità di spesa e dichiarano redditi esigui,
  • il nuovo accertamento sintetico si applica solo ai redditi dal 2009 (per effetto dall’art. 22 dl n. 78/2010), e non può essere utilizzato in sede di contraddittorio relativo ad annualità precedenti (niente retroattività), nemmeno nei casi in cui la sua applicazione sarebbe più favorevole (vai al dettaglio),
  • ai fini del Redditometro, i beni aziendali ad uso promiscuo (come l’auto) rilevano per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa ovvero per la quota di spesa non deducibile (circolare 1/E del 15 febbraio).

Questioni aperte

Restano aperte una serie di questioni chiave, come quelle sul peso dell’elemento statistico.

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Alla sentenza di Cassazione 23554/2012 – per cui l’accertamento sintetico non può scaricare l’onere della prova sul contribuente (leggi la sentenza) –  si aggiunge la n.4502/2013, secondo cui è illegittimo utilizzare medie Istat per far partire azioni di accertamento fiscale (leggi i dettagli). Parere confermato da una terza sentenza, la n. 49/13/13 della Commissione tributaria di Genova, secondo cui il Fisco deve presentarsi in contraddittorio con le prove delle spese contestate, senza poter dedurre lo scostamento sulla base delle medie Istat.

C’è infine il provvedimento del Tribunale di Napoli, che ha accolto il ricorso di un contribuente contro la violazione della privacy del nuovo Redditometro (ecco il caso).

Il contraddittorio

In attesa della circolare delle Entrate, si può sottolineare che cosa prevede già il decreto, in materia di diritti del contribuente in sede di contraddittorio.

Il Fisco, prima di far partire un qualsiasi accertamento vero e proprio, deve convocare il contribuente per un primo contraddittorio, di carattere “amichevole”, e nel quale quindi non viene formalmente contestato nulla. Sta nell’applicazione delle regole in sede di primo contraddittorio la questione dell’onere della prova.

Il discorso si collega a quello dell’accertamento sintetico: il contraddittorio può essere chiesto perché le medie Istat relative ai beni in possesso del contribuente indicano uno scostamento della capacità di spesa dal reddito superiore al 20%. Il contribuente, in questa sede, può dimostrare il diverso ammontare delle spese effettuate oppure che:

  • il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta o legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
  • è stato effettuato da soggetti diversi dal contribuente.

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In questa fase possono entrare in gioco i famosi scontrini che può essere utile tenere via: se il contribuente dimostra il modo concreto in cui ha sostenuto una spesa, risolve il rischio di ulteriori contestazioni.