Redditometro: niente onere della prova

di Barbara Weisz

9 Gennaio 2013 14:35

Il Redditometro non può invertire l'onere della prova addossandolo al contribuente, è il Fisco a dover provare l'incoerenza del reddito: sentenza di Cassazione sulla presunzione semplice dell'accertamento sintetico.

Il Redditometro è uno strumento di accertamento sintetico che permette al Fisco di formulare solo una “presunzione semplice“, non una “presunzione legale“, e quindi non può scaricare l’onere della prova sulle spalle del contribuente: è l’ultimo pronunciamento della Cassazione con sentenza 23554/2012 depositata il 20 dicembre 2012, che fornisce nuovi chiarimenti sui controlli fiscali del nuovo Redditometro.

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La Corte stabilisce che non è il contribuente a doversi difendere sulla base dell’accertamento da Redditometro, ma è il Fisco a dover provare l’incompatibilità del reddito dichiarato con spese effettuate e tenore di vita.

In effetti, lo stesso decreto sul Redditometro (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013), prevede la necessità di un contraddittorio amichevole con il contribuente prima dell’eventuale notifica di un accertamento fiscale da far partire sulla base del Redditometro:

=>Leggi o scarica il Decreto sul Redditometro

I rilievi della Cassazione

Il Redditometro permette al Fisco di presumere il reddito del contribuente attraverso l’analisi delle spese che sostiene e del suo tenore di vita. E qui sta il punto: secondo le norma che regolamenta i poteri del Fisco in materia (articolo 38 del Dpr 600/1973), l’accertamento sintetico di «tende a determinare attraverso l’utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo del contribuente mediante i cosiddetti elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale».

Quindi il Redditometro, secondo l’ultima sentenza della Cassazione, non si fonda su una presunzione legale (che definisce invece un fatto noto stabilito dalla legge) e pertanto sarà il Fisco a dover dimostrare che il contribuente evade. Precedenti pronunciamenti della Cassazione, c’è comunque da dire, alternano sentenze in linea con quest’ultima con quelle di parere opposto.

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