Omesso versamento contributi per assenza di liquidità

di Alessandra Caparello

22 Aprile 2015 07:25

In caso di assenza di liquidità il datore di lavoro può omettere il versamento dei contributi ai dipendenti: regole e limiti sanciti dal Tribunale di Bari.

Il mancato versamento dei contributi INPS spettanti ai lavoratori dipendenti può essere giustificato in caso di assenza di liquidità, tuttavia il datore di lavoro è tenuto a provare che la crisi non è a lui imputabile. A stabilirlo è una sentenza del Tribunale di Bari (n. 2706 del 10 novembre 2014), che sottolinea come sia necessario dimostrare l’impossibilità di fare fronte alle obbligazioni assistenziali e previdenziali.

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Sanzioni

Il mancato versamento dei contributi dovuti, entro i termini stabiliti per legge, prevede per il datore di lavoro/committente un sistema sanzionatorio che consiste nell’addebito di somme aggiuntive, maturate in relazione al ritardo nel versamento, la cui misura percentuale in rapporto al capitale non versato cambia in relazione alla tipologia di omissione.Nel caso di omissioni contributive il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento). Stando agli aggiornamenti dell’INPS, l’omissione contributiva porta a un tasso di interesse del 6,5% annuo, mentre le sanzioni civili sono ora del 5,65% annuo, anche in caso di denuncia spontanea (Circolare INPS 08/09/2014, n. 103).

Crisi di liquidità

Per quanto riguarda la crisi di liquidità, la Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 5467 del 5.12 2013 depositata il 4.2.2014) aveva affermato che:

«non è escluso che siano possibili casi nei quali possa invocarsi l’assenza del dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione tributaria o contributiva.»

Per evitare l’applicazione delle sanzioni, il datore di lavoro deve tuttavia provare che non gli è stato possibile reperire le risorse necessarie per il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie (e anche contributive), pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili (sentenza n. 5467/14 della III Sezione nonché n. 13019/14 della medesima Sezione).

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Sentenza

La sentenza del Tribunale di Bari ha analizzato il caso di un legale rappresentante di una società a cui veniva imputato il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, per un importo complessivo di 6.157,00 euro nei mesi di settembre 2007, novembre 2008, da aprile a giugno 2009. Il legale ha portato come prova i bilanci dell’azienda che però non hanno dimostrato che la crisi economica non era a lui imputabile, né ha dato prova circa l’impossibilità di reperire le risorse necessarie per pagare i contributi. Ne consegue la sua condanna.