L’INPS estende la piattaforma PRISMA ai datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Con la circolare n. 63 del 5 giugno 2026 l’Istituto apre anche al settore pubblico il prospetto informativo sintetico sull’anzianità assicurativa dei lavoratori, ai fini dell’adempimento in relazione al massimale contributivo previsto per chi è senza versamenti al 31 dicembre 1995. Il servizio è disponibile da giugno 2026 e si affianca a quello già attivo per la Gestione privata.
PRISMA esteso ai datori di lavoro pubblici
La circolare INPS n. 63/2026 abilita all’uso di PRISMA i datori di lavoro che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, insieme agli intermediari abilitati agli adempimenti previdenziali. La piattaforma era nata nel 2024 per la sola Gestione privata e l’apertura al pubblico impiego completa il percorso già annunciato dall’Istituto.
Per i dipendenti pubblici il prospetto segnala anche l’eventuale domanda di disapplicazione del massimale presentata dal lavoratore ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 4/2019, quando l’istanza è in istruttoria o accolta. È un’informazione che incide sul calcolo della contribuzione dovuta dall’amministrazione.
I dati contenuti nel prospetto PRISMA
Il prospetto PRISMA riepiloga i dati presenti negli archivi INPS sull’anzianità assicurativa del lavoratore a partire dalla prima iscrizione a una forma pensionistica obbligatoria, compresi i periodi utili o utilizzabili prima del 1° gennaio 1996 e l’eventuale posizione presso una cassa professionale. Il documento dà evidenza, in particolare, di:
- esercizio dell’opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo;
- domande di riscatto o di accredito figurativo dei contributi;
- periodi riscattati o ricongiunti presso casse professionali;
- anzianità assicurativa in casse professionali derivante da reintegro o ripristino.
Il prospetto ha valore esclusivamente informativo e non certificativo della posizione contributiva dell’assicurato. Per ragioni di tutela dei dati, l’accesso è riservato ai soggetti tenuti a trasmettere i flussi di denuncia contributiva (Uniemens).
Come applicare il massimale contributivo con PRISMA
Lo strumento serve ad applicare il massimale contributivo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 335/1995, che riguarda i lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 e chi ha optato per il sistema contributivo. Per il 2026 il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari a 122.295 euro, come indicato dalla circolare INPS n. 6/2026.
I minimali e massimali contributivi dei dipendenti sono fissati ogni anno dall’INPS in base alla rivalutazione ISTAT. PRISMA non determina l’importo del massimale ma fornisce al datore di lavoro l’anzianità assicurativa da cui dipende la sua applicabilità: conoscere la data del primo contributo obbligatorio permette di stabilire se la retribuzione vada assoggettata a contribuzione entro il tetto annuo.
Chi può accedere alla piattaforma e come
L’accesso a PRISMA avviene dal portale INPS con SPID, CIE o CNS, seguendo il percorso «Lavoro» → «Contratti e rapporti di lavoro» → «Strumenti» → «Prospetto Informativo Sintetico Massimale». La platea abilitata si è ampliata per fasi:
- dal 10 aprile 2024 i datori di lavoro con dipendenti in Gestione privata e loro intermediari Uniemens;
- dal 22 luglio 2024 i lavoratori dipendenti e gli Istituti di Patronato;
- da giugno 2026 i datori di lavoro con dipendenti in Gestione pubblica.
Il datore di lavoro può richiedere il prospetto anche per un dipendente non più in forza, nei limiti delle finalità di adempimento contributivo.
Gli obblighi dichiarativi del datore di lavoro
L’estensione del servizio lascia invariati gli adempimenti a carico delle aziende. Il datore di lavoro deve comunque acquisire dai dipendenti le dichiarazioni necessarie a verificare i periodi utili precedenti al 1° gennaio 1996 e l’eventuale opzione per il sistema contributivo, come precisato dalla circolare INPS n. 48/2024.
Il prospetto PRISMA agevola questi controlli con una sintesi delle informazioni in possesso dell’Istituto, senza sostituire le verifiche documentali né assumere efficacia certificativa.