I beneficiari dei primi tre bandi del Parco Agrisolare hanno tempo fino al 30 giugno 2026 per comunicare al GSE la conclusione dei lavori e mantenere il diritto al contributo in conto capitale. Il Gestore dei Servizi Energetici ha definito le due modalità per trasmettere le evidenze di fine lavori, in applicazione dell’art. 1, comma 2 del Decreto Direttoriale MASAF n. 0238190 del 19 maggio 2026.
Il decreto recepisce le indicazioni della Commissione europea contenute nella Decisione di esecuzione COM(2025) 15106 del 27 novembre 2025 e punta a centrare il target PNRR M2C1-9, ossia il rilascio di certificati di installazione per almeno 1.550 MW di capacità fotovoltaica. L’adempimento interessa chi ha ottenuto il contributo con i bandi 2022, 2023 e 2024, non chi ha presentato domanda sul nuovo bando Facility.
In sintesi
- l’obbligo riguarda i beneficiari dei bandi Parco Agrisolare 2022, 2023 e 2024, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto Direttoriale MASAF n. 0238190 del 19 maggio 2026;
- entro il 30 giugno 2026 va comunicata al GSE la conclusione dei lavori, pena la perdita del contributo in conto capitale;
- sono ammesse due strade, la procedura ordinaria sul Portale GSE oppure l’invio via PEC delle dichiarazioni di cui al paragrafo 8.2.1 del Regolamento Operativo;
- per la rendicontazione basta la fine lavori registrata sul portale GAUDÌ di Terna, anche senza connessione alla rete attivata, secondo il Decreto Direttoriale MASAF n. 0550028 del 15 ottobre 2025;
- chi segue la procedura via PEC completa la richiesta di erogazione entro il 31 ottobre 2026.
Chi deve comunicare la fine lavori entro il 30 giugno
L’adempimento riguarda i soggetti già ammessi al contributo nei tre bandi del Parco Agrisolare del 2022, 2023 e 2024, chiamati a dimostrare la conclusione degli interventi finanziati. Sono le imprese agricole, le aziende agroindustriali e le cooperative che hanno ricevuto il provvedimento di concessione e stanno chiudendo i cantieri per gli impianti fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati. Sono esclusi i partecipanti al bando Facility aperto a marzo, i cui lavori non sono ancora in fase di rendicontazione.
Le due modalità di comunicazione al GSE
Il GSE ha previsto due strade alternative per trasmettere le evidenze di conclusione dei progetti, descritte dal nuovo paragrafo 8.2.1 del Regolamento Operativo. La prima è la procedura ordinaria sul Portale GSE, la seconda è l’invio via PEC riservato a chi ha terminato i lavori senza riuscire a chiudere l’iter ordinario entro la scadenza.
| Modalità | A chi si rivolge | Cosa fare | Termine |
|---|---|---|---|
| Opzione A – procedura ordinaria | beneficiari con intervento ultimato e fine lavori già registrata su GAUDÌ | completare sul Portale GSE la richiesta di erogazione del contributo concesso | 30 giugno 2026 |
| Opzione B – via PEC | chi ha concluso i lavori entro il 30 giugno senza chiudere in tempo l’iter ordinario | inviare le dichiarazioni e la documentazione del paragrafo 8.2.1 all’indirizzo finelavori.agrisolare@pec.gse.it | comunicazione entro il 30 giugno 2026, erogazione entro il 31 ottobre 2026 |
Per l’opzione via PEC, nell’oggetto del messaggio vanno riportati il codice richiesta e la dicitura “Comunicazione di fine lavori dell’intervento/impianto”. La trasmissione certifica il completamento degli interventi anche quando la procedura informatica ordinaria non riesce a chiudersi entro il termine.
Documentazione richiesta per certificare i lavori
Per attestare la conclusione dell’intervento il beneficiario allega un corredo che fotografa lo stato finale dell’impianto. La documentazione richiesta comprende:
- la dichiarazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato sulla conformità dell’impianto alle norme applicabili;
- la documentazione fotografica post-operam, con almeno dieci scatti di impianto, targhe dei moduli, sistemi di accumulo, colonnine di ricarica e interventi complementari;
- lo schema elettrico unifilare as-built, gli elaborati grafici di dettaglio e le schede dei componenti installati.
La completezza del corredo incide sull’esito: una documentazione lacunosa espone alla richiesta di integrazioni da parte del GSE e, nei casi più seri, all’avvio del procedimento di revoca.
Per la rendicontazione basta la fine lavori su GAUDÌ
La rendicontazione vale anche senza connessione alla rete attivata: è sufficiente il completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto e delle opere strettamente necessarie alla connessione fisica, con la registrazione della data di fine lavori sul portale GAUDÌ di Terna. Lo ha chiarito il Decreto Direttoriale MASAF n. 0550028 del 15 ottobre 2025, richiamato dal provvedimento di maggio. La precisazione tutela le aziende che hanno ultimato l’impianto e attendono ancora l’allaccio del distributore, un’attesa che spesso dipende da fattori esterni al beneficiario.
Erogazione del contributo entro il 31 ottobre 2026
Chi trasmette la comunicazione via PEC completa poi la richiesta di erogazione sul Portale GSE entro il 31 ottobre 2026, mentre la procedura ordinaria assolve i due passaggi in un’unica trasmissione. Il rispetto della scadenza del 30 giugno condiziona la permanenza nel beneficio: per i progetti privi delle evidenze di conclusione il GSE può avviare il procedimento di revoca, con dieci giorni a disposizione del beneficiario per presentare osservazioni. La misura si colloca tra le agevolazioni per l’agricoltura sostenute dal PNRR, di cui l’erogazione finale segna la chiusura del ciclo.
FAQ fine lavori Parco Agrisolare
La connessione alla rete deve essere attiva entro giugno?
No. È sufficiente il completamento dei lavori e la registrazione della data di fine lavori sul portale GAUDÌ di Terna; l’attivazione della connessione non è condizione per la rendicontazione, come chiarito dal Decreto Direttoriale MASAF n. 0550028 del 15 ottobre 2025.
L’obbligo riguarda anche il bando Parco Agrisolare 2026?
No. La comunicazione di fine lavori interessa i beneficiari dei bandi 2022, 2023 e 2024; il bando Facility aperto a marzo 2026 segue una propria tempistica di realizzazione e rendicontazione.
Cosa accade se non si comunica la fine lavori entro la scadenza?
Il mancato invio delle evidenze comporta la perdita del contributo in conto capitale. Per i progetti scoperti il GSE può avviare il procedimento di revoca, riconoscendo al beneficiario dieci giorni per le osservazioni.