Contributi figurativi per il diritto a pensione: regole caso per caso

Risposta di Barbara Weisz

4 Dicembre 2025 08:30

Maria chiede:

Ho letto che c’è stata una sentenza secondo la quale i contributi figurativi contano anche per le pensioni anticipate. Questo vale per tutti i tipi di pensione come Opzione Donna e APE Sociale? Inoltre vorrei chiedere se ci sono delle previsioni per l’estensione della pace contributiva per chi ha contributi antecedenti il 1996.

Immagino che lei si riferisca all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27910 del 20 ottobre 2025 che prevede la validità di tutta la contribuzione, anche figurativa, ai fini della pensione anticipata. Questa pronuncia, però, si riferisce esclusivamente alla pensione anticipata vera e propria, che prevede il raggiungimento del requisito contributivo di 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne. Non riguarda invece altre forme di flessibilità in uscita, istituite da specifiche normative e prevedono di conseguenza differenti regole anche in materia di contribuzione utile al diritto e alla misura.

L’ordinanza di Cassazione (già recepita dall’INPS) fa esplicito riferimento alle disposizioni contenute nel comma 10 dell’articolo 24 del DL 201/2011 (la riforma Fornero) e reputa validi tutti i contributi, perché la norma primaria non contiene alcun riferimento alla sola contribuzione effettiva, riferendosi alla contribuzione in generale. L’esclusione della contribuzione figurativa in questo caso, secondo la Corte, «avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, attesa l’ampiezza della contribuzione (ben 42 anni) richiesta per beneficiare della prestazione».

Per quanto riguarda l’APE Sociale, il riferimento legislativo sono i commi da 179 a 186 della Legge 232/2016 e, come precisa la Circolare INPS 100/2017, prevede che siano validi tutti i contributi a qualsiasi titolo accreditati o versati.

Il riferimento normativo per l’Opzione Donna è invece l’articolo 16 del DL 4/2019. E’ vero che nemmeno questa norma esplicita l’esclusione della contribuzione figurativa ma purtroppo non è citata nella sentenza di Cassazione, per cui non direi che si possa prevedere un principio di estensione. Il provvedimento attuativo della misura (la Circolare INPS 11/2019) prevede che sia necessario che i 35 anni di contributivi siano analoghi a quelli richiesti per la pensione di anzianità, che esclude i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.

La pace contributiva, peraltro prevista solo fino al 31 dicembre 2025, riguarda solo i contributi successivi al 31 dicembre 1995.

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Risposta di Barbara Weisz