Nella riforma costituzionale su cui gli Italiani sono chiamati alle urne il 4 dicembre, all’articolo 15 interviene sull’articolo 75 della Costituzione, dedicato al referendum popolare cambiando le regole sul quorum: resta necessaria la maggioranza degli aventi diritto perché sia valida la consultazione, ma viene prevista un’eccezione.
=> Referendum 4 dicembre sulla riforma costituzionale
Se il referendum viene indetto raccogliendo almeno 800mila firme, il quorum si abbassa e si riferisce non più alla maggioranza degli aventi diritto ma dei votanti alle ultime elezioni della Camera. Il numero di votanti alle ultime politiche sarà certamente più basso di quello degli aventi diritto, perché non sono conteggiati coloro che non vanno a votare. L’astensione alle politiche, dunque, abbassa il quorum referendario.
Vediamo un esempio pratico: alle ultime politiche, il numero dei votanti è stato pari al 75%, a quota 35.270.926. Il numero degli aventi diritto è invece 46 milioni 905mila 154 (è il numero degli elettori, che dunque sarebbe uguale per un referendum). La maggioranza degli elettori (necessaria in base alla legge attuale per il quorum referendario) sarebbe pari a 23 milioni 452mila 577, mentre con la nuova legge sui referendum, basterebbero 17 milioni 635mila 463 votanti. Un numero che resta superiore a quelli raggiunti dall’affluenza delle ultime tornate referendarie: 15 milioni 806mila 488 votanti nello scorso aprile 2016 sulle concessioni idrocarburi (32,15%), neanche 12 milioni nel 2009 per i quesiti sulla legge elettorale.
Per il resto, la normativa sul referendum rimane invariata. Il referendum è abrogativo, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge (unica eccezione, il referendum costituzionale): per indire il referendum devono essere raccolte le firme di 500mila elettori, o richiederlo cinque Consigli regionali. Non possono essere sottoposte a referendum leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Partecipano tutti gli elettori.
Non ci sono modifiche alla normativa sul referendum costituzionale (articolo 138 della Costituzione): le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, deliberate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione, sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o 500mila elettori o cinque Consigli regionali. Niente referendum costituzionale se la legge, al secondo passaggio palramentare, è stata approvata con maggioranza qualificata dei due terzi da entrambe le Camere.
di riforma istituzionale