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DL Lavoro con fiducia alla Camera: salario giusto senza contratti pirata

di Anna Fabi

10 Giugno 2026 07:59

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La Camera approva con la fiducia il DL 62/2026: fuori i contratti minori equivalenti, confermato il TEC dei CCNL rappresentativi. Tocca al Senato.

La Camera ha approvato con il voto di fiducia il disegno di legge di conversione del DL Lavoro (DL 62/2026), nel testo licenziato dalla Commissione Lavoro. Dai correttivi all’articolo 7 esce il riferimento ai contratti minori equivalenti per l’accesso agli incentivi all’occupazione e la definizione del trattamento economico complessivo viene agganciata ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, archiviando il passaggio che aveva riacceso lo scontro sui contratti pirata. Il provvedimento passa ora al Senato, con conversione entro il 29 giugno.

Contratti equivalenti fuori dal DL Lavoro

La novità riguarda l’emendamento dei relatori al Decreto Primo Maggio, in esame alla Camera. La prima formulazione apriva alla possibilità di riconoscere gli incentivi anche ai datori di lavoro che applicano contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni meno rappresentative, se il trattamento economico complessivo risultava equivalente a quello dei CCNL leader. La riformulazione cambia la direzione del testo. Il riferimento ai contratti minori equivalenti viene eliminato e resta il richiamo ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Salario giusto e CCNL rappresentativi

Il salario giusto e obblighi CCNL per le imprese restano il centro dell’articolo 7 del DL 62/2026. Il decreto affida alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico adeguato ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione. Il parametro è il trattamento economico complessivo definito dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, tenendo conto di settore, categoria produttiva, attività prevalente, dimensione e natura giuridica del datore di lavoro.

Voci variabili escluse dal TEC

La parte dell’emendamento che sopravvive riguarda la definizione del TEC. Il trattamento economico complessivo viene costruito sulle voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, previste dai contratti collettivi di riferimento. Nel calcolo rientrano mensilità aggiuntive, indennità fisse e continuative, prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti ed eventuali altri istituti con valore economico, sempre se definiti dagli stessi contratti collettivi.

La riformulazione esclude dal TEC le componenti retributive discrezionali e variabili riconosciute ai singoli lavoratori. Il parametro salariale, quindi, non può essere costruito su premi individuali, erogazioni occasionali o elementi rimessi alla scelta del datore di lavoro.

La scelta serve a rendere confrontabile il trattamento economico collegato al contratto collettivo applicato. Per le imprese, il controllo sugli incentivi si concentra sulla coerenza tra retribuzione individuale, livello di inquadramento e trattamento economico complessivo ricavato dal CCNL rappresentativo.

Contratti pirata e incentivi all’occupazione

La prima versione dell’emendamento aveva sollevato le critiche dei sindacati perché sembrava aprire una strada ai contratti collettivi sottoscritti da sigle meno rappresentative. Il timore era una legittimazione indiretta dei contratti pirata, attraverso una verifica di equivalenza economica complessiva. Con la riformulazione il passaggio viene meno e l’accesso agli incentivi dipende da un trattamento economico individuale almeno pari al TEC individuato dall’articolo 7, con riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative.

Il rispetto del salario giusto è la condizione per accedere agli incentivi del decreto: Bonus donne, Bonus giovani under 35, Bonus ZES, sgravio per la stabilizzazione dei contratti a termine e incentivo per la conciliazione vita-lavoro. Per le imprese, il controllo si concentra sulla coerenza tra retribuzione individuale, livello di inquadramento e TEC del CCNL rappresentativo.

Prima versione e testo riformulato

La differenza tra la formulazione iniziale e quella aggiornata riguarda il rapporto tra rappresentatività contrattuale e accesso agli incentivi:

profilo prima formulazione riformulazione
contratti minori possibile rilievo dei contratti equivalenti ai fini degli incentivi riferimento eliminato dal testo
parametro salariale TEC come soglia economica di confronto TEC definito attraverso i CCNL rappresentativi
welfare contrattuale inclusione tra le voci utili al trattamento complessivo inclusione confermata se riconosciuto alla generalità dei dipendenti
voci variabili esclusione delle componenti individuali e discrezionali esclusione confermata

Archivio CNEL e verifica dei contratti

Il controllo sul trattamento economico complessivo si intreccia con la riorganizzazione dell’archivio CNEL dei contratti collettivi. Il riordino punta a distinguere i contratti più applicati da quelli marginali e a collegare le informazioni contrattuali ai flussi amministrativi.

Nel DL 62/2026 il CNEL ha un ruolo nella raccolta dei dati sul trattamento economico complessivo. La verifica sugli incentivi richiede quindi un incrocio tra contratto applicato, codice alfanumerico unico, retribuzione collegata a qualifica e livello, dati in busta paga e informazioni depositate negli archivi istituzionali.

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le posizioni pubblicate sulla piattaforma SIISL dovranno indicare il CCNL applicato con il codice alfanumerico unico del CNEL e la retribuzione collegata a qualifica e livello.

Adeguamento IPCA per i contratti collettivi scaduti

L’articolo 10 del DL 62/2026 affronta anche il nodo dei CCNL scaduti e non rinnovati. Trascorsi nove mesi dalla scadenza naturale del contratto senza rinnovo, le retribuzioni ricevono un’anticipazione forfettaria pari al 50% della variazione IPCA rilevata dall’Istat, salvo diverse pattuizioni delle parti sociali.

L’adeguamento è automatico e a carico del datore di lavoro, con natura di anticipo sul rinnovo futuro e non di aumento autonomo e definitivo. Restano esclusi i settori a elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, dove la quota è rimessa a indicatori economici individuati dalla contrattazione. La misura si applica ai contratti che scadono dopo l’entrata in vigore del decreto, mentre per i CCNL già scaduti al 1° maggio 2026 l’efficacia decorre dal 1° gennaio 2027, salvo rinnovo intervenuto nel frattempo.

Dalla Camera al Senato, i tempi della conversione

Il disegno di legge di conversione del DL 62/2026 è l’A.C. 2911. Il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo identico a quello della Commissione Lavoro e la Camera lo ha approvato in prima lettura. Il provvedimento passa ora al Senato, che deve completare la conversione entro il 29 giugno 2026, termine di decadenza del decreto.

Il pacchetto blindato con la fiducia tiene insieme salario giusto, incentivi all’occupazione e stretta sul caporalato digitale, con risorse per circa 934 milioni di euro. Fino alla legge di conversione vale il testo vigente del decreto, con il salario giusto agganciato ai CCNL comparativamente più rappresentativi e gli incentivi condizionati al trattamento economico individuale dell’articolo 7.