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Dimissioni dal lavoro: preavviso e procedura per non perdere la NASpI

di Anna Fabi

16 Giugno 2026 07:07

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Procedura telematica obbligatoria, calcolo del preavviso in base al CCNL e differenze tra dimissioni volontarie, per giusta causa e per fatti concludenti

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede volontariamente dal contratto di lavoro. La comunicazione va trasmessa al Ministero del Lavoro in via telematica, a pena di inefficacia, nel rispetto del preavviso fissato dal CCNL quando previsto. Dal 12 gennaio 2025 il Collegato Lavoro ha affiancato alle dimissioni volontarie e a quelle per giusta causa una terza ipotesi, le dimissioni per fatti concludenti, che scattano dopo un’assenza ingiustificata prolungata e fanno perdere il diritto alla NASpI.

In sintesi, i punti chiave sulle dimissioni:

  • la comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale è valida solo se inviata per via telematica al Ministero del Lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 151/2015;
  • il preavviso è stabilito dal CCNL applicato e varia per qualifica e anzianità, con indennità a carico di chi non lo rispetta;
  • le dimissioni per giusta causa liberano dal preavviso e danno diritto alla NASpI, a differenza di quelle volontarie;
  • dal 12 gennaio 2025 l’assenza ingiustificata oltre il termine del CCNL o superiore a 15 giorni può valere come dimissioni per fatti concludenti, senza NASpI, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 203/2024;
  • le dimissioni si possono revocare entro 7 giorni dall’invio del modulo.

Quando dare le dimissioni volontarie

Le dimissioni volontarie si possono presentare in qualsiasi momento del rapporto e non richiedono una motivazione, salvo che il contratto individuale non lo preveda. La decisione di lasciare l’azienda, per un’altra offerta o per ragioni personali, non va dettagliata nella comunicazione.

Le dimissioni possono però assumere tre forme distinte, con effetti diversi su preavviso e diritto alla disoccupazione:

Tipo di dimissioni Preavviso Procedura Diritto alla NASpI
Volontarie dovuto secondo il CCNL invio telematico al Ministero no, salvo casi tutelati
Per giusta causa non dovuto invio telematico con il motivo del recesso
Per fatti concludenti non previsto comunicazione del datore all’Ispettorato no

Dimissioni per giusta causa

Le dimissioni per giusta causa ricorrono quando un inadempimento grave del datore impedisce di proseguire il rapporto: il lavoratore recede subito, senza preavviso, e mantiene il diritto alla NASpI. Va indicato il motivo del recesso, perché da quella qualificazione dipende l’accesso al sussidio.

La normativa individua alcuni casi in cui l’inosservanza degli obblighi contrattuali da parte dell’azienda legittima le dimissioni per giusta causa:

  • mancato pagamento dello stipendio o, in taluni casi, ritardo nelle retribuzioni;
  • molestie sessuali sul posto di lavoro;
  • omesso versamento dei contributi previdenziali;
  • mobbing;
  • pretesa del datore che il dipendente compia atti illeciti;
  • ingiurie del superiore gerarchico nei confronti del sottoposto.

Per la formalizzazione conviene predisporre una lettera di dimissioni per giusta causa che richiami i fatti contestati, utile anche in un eventuale contenzioso sul sussidio di disoccupazione.

Dimissioni per fatti concludenti e diritto alla NASpI

Dal 12 gennaio 2025 un’assenza ingiustificata che supera il termine fissato dal CCNL applicato o, in mancanza, i 15 giorni può essere ricondotta alle dimissioni per fatti concludenti: il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore, che perde l’accesso alla NASpI. La regola nasce per contrastare le assenze prolungate usate per farsi licenziare e ottenere il sussidio.

Il meccanismo è rimesso alla scelta del datore di lavoro, che comunica l’assenza alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il quale può verificarne la veridicità entro 30 giorni. La fattispecie è stata introdotta dall’articolo 19 della legge n. 203/2024, che ha inserito il comma 7-bis nell’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, ed è stata chiarita dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 6/2025; dal 29 gennaio 2025 la cessazione viaggia sull’UNILAV con il codice FC.

Il lavoratore conserva una tutela: l’effetto non si produce se dimostra che l’assenza dipende da forza maggiore o da un fatto imputabile al datore. Se nel frattempo invia dimissioni per giusta causa con il sistema telematico, queste prevalgono sulla procedura del datore e lasciano intatto il diritto al sussidio.

Dimissioni nel periodo di prova

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso né indennità, come previsto dall’articolo 2096 del Codice civile. Chi si dimette in prova non invia la comunicazione telematica, ma deve informare per iscritto il datore, conservando copia firmata della lettera.

La durata massima della prova è di 6 mesi, ridotti a 3 mesi per gli impiegati senza funzioni direttive. Unica eccezione al recesso libero riguarda i contratti che fissano un periodo minimo di prova, da attendere salvo giusta causa.

Per i contratti a termine il Collegato Lavoro ha introdotto un criterio fisso: la prova dura 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, con un minimo di 2 giorni e un tetto di 15 giorni per i contratti fino a 6 mesi e di 30 giorni per quelli tra 6 e 12 mesi, fatte salve le condizioni più favorevoli del CCNL, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 203/2024. Le nuove regole valgono per i rapporti avviati dal 12 gennaio 2025.

Preavviso di dimissioni, durata e indennità

Il preavviso di dimissioni è stabilito dal CCNL applicato in base a qualifica e anzianità. Se il lavoratore non lo rispetta, il datore può trattenere l’indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato.

Il preavviso non è dovuto in alcuni casi:

  • dimissioni per giusta causa da un rapporto a tempo indeterminato;
  • dimissioni per giusta causa da un contratto a termine;
  • dimissioni nel periodo tutelato dalla maternità, dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino;
  • dimissioni durante il periodo di prova.

La durata cambia molto da settore a settore: per esempio il preavviso per i metalmeccanici varia per livello di inquadramento e anzianità.

Dimissioni senza preavviso e in tronco

Le dimissioni senza preavviso, dette anche dimissioni in tronco, interrompono subito il rapporto senza concedere all’azienda il periodo previsto dal contratto collettivo. Fuori dai casi tutelati dalla legge, cioè giusta causa, prova e periodo protetto da maternità o matrimonio, il datore può trattenere dalla busta paga l’importo corrispondente al preavviso non lavorato.

Calcolo dei giorni di preavviso

Per il calcolo del preavviso si parte dai giorni indicati nel contratto collettivo: dal conteggio sono esclusi i periodi di assenza per malattia, infortunio, ferie o maternità. Il risultato individua il termine entro cui il rapporto cessa.

=> Congedo durante il preavviso per dimissioni: cosa si rischia

Procedura telematica per le dimissioni online

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale si presentano solo in via telematica.

Il lavoratore compila il modulo in autonomia sul portale Cliclavoro o con l’app dedicata del Ministero, oppure si affida a un soggetto abilitato, come patronato, sindacato, ente bilaterale o consulente del lavoro, che invia il modello di comunicazione delle dimissioni per suo conto.

Nel modulo va indicata la data di decorrenza, cioè il giorno successivo all’ultimo di lavoro. I dati del datore e del rapporto sono in parte precompilati per i rapporti avviati dopo il 2008, mentre per quelli precedenti vanno inseriti manualmente, insieme all’indirizzo PEC dell’azienda. Entro 7 giorni dall’invio è possibile revocare le dimissioni con la stessa procedura.

Chi non può dare le dimissioni online

La procedura telematica non si applica a tutti i rapporti. Sono esclusi:

  • i lavoratori domestici;
  • i rapporti di lavoro marittimo;
  • i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
  • le lavoratrici in gravidanza e i genitori con figli fino a tre anni, soggetti a convalida.

Per i genitori di minori fino a tre anni la convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato è condizione di efficacia e può svolgersi anche da remoto.

È possibile anche stimare l’importo del trattamento di fine rapporto spettante alla cessazione del rapporto con il calcolo del TFR di PMI.it.

Lettera di dimissioni, con e senza preavviso

Anche con la procedura telematica, molte aziende chiedono ancora una lettera di dimissioni cartacea firmata. Si redige su carta semplice, con i dati del lavoratore in alto a sinistra e quelli dell’azienda a destra, seguiti dall’oggetto e dal testo.

Nel corpo della lettera vanno indicati la data di assunzione, i dati anagrafici e la data di decorrenza della cessazione. Conviene stamparne due copie: una da consegnare all’azienda, a mano o con raccomandata, e una da conservare con la firma del datore.