Il divieto di telemarketing sui contratti di luce e gas è legge e si applica dal 19 giugno 2026: gli operatori non possono più proporre per telefono o con messaggi forniture di energia elettrica e gas senza una richiesta o un consenso del cliente. La stretta nasce dal decreto Bollette, ma il suo allargamento alle telecomunicazioni, votato in Senato l’11 giugno, è stato stralciato dal decreto accise ter il 17 giugno. Per ora la disciplina vincola le aziende di energia elettrica e gas, non quelle di telefonia e internet.
In sintesi:
- dal 19 giugno 2026 è vietato proporre per telefono o con messaggi contratti di luce e gas senza richiesta o consenso del cliente;
- il divieto nasce dal decreto Bollette, convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2026, con la modifica dell’art. 51 del Codice del Consumo;
- i contratti stipulati in violazione sono nulli e gli operatori devono usare numeri che li identifichino in modo univoco;
- l’estensione del divieto alle telecomunicazioni, votata al Senato l’11 giugno, è stata stralciata dal decreto accise ter il 17 giugno;
- la stretta vale quindi su energia elettrica e gas, non su telefonia fissa e mobile e connettività internet.
Divieto di Telemarketing su luce e gas dal 19 giugno
Il divieto colpisce il primo contatto telefonico: il call center non può proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas per telefono, neppure tramite SMS o altri messaggi, se il consumatore non ha prima attivato egli stesso il contatto. La norma punta a ridurre il peso del telemarketing aggressivo in un settore dove, dopo la liberalizzazione del mercato, le chiamate commerciali si sono moltiplicate.
Non si tratta di un divieto assoluto di promozione telefonica. Il contatto è ancora possibile quando il cliente ha già manifestato un interesse attraverso strumenti digitali dell’operatore: la differenza sostanziale è che la chiamata commerciale deve nascere da un’iniziativa del cliente e non da un contatto a freddo.
Le forme di contatto consentite
La legge salva due sole ipotesi di contatto consentito. La prima riguarda chi compila una richiesta attraverso le interfacce informatiche della compagnia energetica, come un modulo di contatto o un’area dedicata del sito. La seconda riguarda i clienti già acquisiti, ma solo se hanno espresso per iscritto uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali su luce e gas.
L’onere della prova grava sul venditore. Non è il consumatore a dover dimostrare di non aver autorizzato il contatto: è la compagnia energetica a dover provare la validità del consenso o della richiesta ricevuta.
Contratti nulli e numeri identificabili
Le conseguenze sono rigide: i contratti stipulati in violazione delle regole sono nulli, e non basta sostenere che l’offerta sia stata accettata durante la telefonata, perché se il contatto iniziale non rientra nei casi consentiti il contratto non regge. Alle società è chiesto inoltre di usare numeri che le identifichino in modo univoco, in linea con il percorso già avviato contro i numeri falsi del telemarketing.
Segnalazioni a Garante Privacy e AGCOM
Il consumatore che riceve una chiamata fuori dai casi consentiti può attivare più di una tutela: la violazione si segnala al Garante per la protezione dei dati personali e ad AGCOM, indicando il numero da cui è partita la chiamata. L’identificabilità univoca del numero diventa così un elemento utile anche sul piano probatorio.
Se le segnalazioni si moltiplicano o emergono irregolarità nelle istruttorie, AGCOM può arrivare alla sospensione delle linee. La stretta non sanziona quindi solo il singolo contratto, ma costruisce un meccanismo di pressione sull’intera rete di vendita.
Estensione alle TLC stralciata dal Decreto Accise
L’allargamento del divieto ai servizi di telecomunicazione è saltato. Con l’art. 1-duodecies del decreto accise ter, approvato dal Senato l’11 giugno, la disciplina anti-telefonate veniva estesa anche a telefonia e internet; il 17 giugno, alla Camera, governo e relatrice hanno dato parere favorevole a un emendamento soppressivo che cancella quell’estensione. Il risultato è un doppio regime: la stretta vale per luce e gas, non per le tlc.
| Settore | Divieto di telemarketing senza consenso |
|---|---|
| Energia elettrica e gas | sì, in vigore dal 19 giugno 2026 |
| Telefonia fissa e mobile | no, estensione stralciata |
| Internet e connettività | no, estensione stralciata |
Le associazioni dei consumatori contestano lo stralcio: il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona ha chiesto «giù le mani dalla stretta sul telemarketing nel settore della telefonia». Per le imprese del teleselling TLC, al contrario, il mancato allargamento evita nuovi vincoli sulle campagne rivolte ai clienti di telefonia e connettività.
L’iter del Decreto Accise-ter e le altre norme stralciate
Lo stralcio dell’estensione alle TLC è uno dei quattro emendamenti soppressivi approvati alla Camera su norme ritenute estranee al decreto, insieme a quelle su zolfo e acido solforico, minoranze linguistiche e cooperative. La scelta nasce da un’intesa con gli uffici legislativi del Quirinale sulla disomogeneità di materia. Con le modifiche di Montecitorio il Decreto Accise-ter torna al Senato per una terza lettura, da chiudere entro il 29 giugno 2026, oltre il quale il provvedimento decadrebbe.