La stretta sulle chiamate commerciali per luce e gas entra nel decreto Bollette durante il passaggio alla Camera e prova a colpire uno dei fronti più esposti del mercato libero dell’energia. Il testo approvato a Montecitorio vieta le sollecitazioni commerciali telefoniche, anche via messaggio, se manca la richiesta del consumatore o il consenso specifico. La misura, però, non è ancora definitiva: il provvedimento passa ora al Senato e soltanto dopo la conversione in legge del provvedimento scatteranno i nuovi divieti.
Stop alle chiamate non richieste per luce e gas
La novità riguarda il primo contatto telefonico. Il call center non potrà proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas per telefono, neppure tramite SMS o altri messaggi, se il consumatore non ha prima attivato egli stesso il contatto. La norma punta così a ridurre il peso del telemarketing aggressivo in un settore dove, dopo la liberalizzazione del mercato, le chiamate commerciali si sono moltiplicate.
La regola non equivale comunque a un divieto assoluto di promozione telefonica. Il contatto resta possibile quando c’è stata prima una richiesta attraverso propri strumenti digitali. Per chi riceve la chiamata, quindi, la differenza è sostanziale: il contatto commerciale deve nascere da una iniziativa del cliente e non da una chiamata “a freddo”.
Le fome di contatto consentite
Il testo approvato alla Camera salva due sole ipotesi. La prima riguarda chi compila una richiesta attraverso interfacce informatiche della compagnia energetica, ad esempio un modulo di contatto o un’area dedicata del sito. La seconda riguarda i clienti già acquisiti, ma solo se hanno espresso per iscritto uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali su luce e gas.
L’onere della prova, in questo senso, grava sul venditore. Non sarà infatti il consumatore a dover dimostrare di non aver mai autorizzato il contatto ma toccherà alla compagnia energetica dover provare la validità del consenso o della richiesta ricevuta.
Contratti nulli e numeri identificabili
Il testo è rigido anche sulle conseguenze. I contratti stipulati in violazione delle nuove regole vengono dichiarati nulli. Nè basta sostenere che l’offerta sia stata accettata durante la telefonata: se il contatto iniziale non rientra nei casi consentiti, allora il contratto non regge.
Alle società viene chiesto anche di usare numeri che le identifichino in modo univoco, in linea con il percorso già avviato contro i numeri falsi del telemarketing.
Segnalazioni a Garante Privacy e Agcom
Il consumatore che riceve una chiamata fuori dai casi consentiti potrà attivare più di una tutela. La violazione potrà essere segnalata al Garante per la protezione dei dati personali e ad AGCOM, indicando il numero da cui è partita la chiamata. Proprio l’identificabilità univoca del numero diventa quindi uno snodo utile anche sul piano probatorio.
Se le segnalazioni diventano numerose, o se emergono irregolarità nel corso delle istruttorie, AGCOM potrà arrivare alla sospensione delle linee. La stretta, quindi, non si limita a sanzionare il singolo contratto ma costruisce un meccanismo di pressione anche sulla rete di vendita.
I tempi del Senato e l’entrata in vigore
Su questo punto la bozza andava corretta. Le nuove regole sul telemarketing energia non sono già efficaci: il decreto Bollette deve ancora essere convertito in legge. L’aula del Senato è chiamata a esaminare il provvedimento dall’8 aprile e il termine finale per la conversione cade il 21 aprile.
Un altro dettaglio conta più della data del voto finale. Il divieto non scatterà il giorno stesso della pubblicazione della legge di conversione, ma dopo 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione. Fino a quel momento il mercato resta nel quadro attuale, anche se il messaggio politico arrivato dalla Camera è già molto chiaro.