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Cittadini, imprese e PA Digitale, il nuovo CAD

di Barbara Weisz

14 Settembre 2016 15:46

Domicilio e identità digitale, moneta elettronica e documento informatico tra le novità del nuovo CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) in vigore dal 14 settembre.

Identità Digitale

Domicilio digitale e PEC, Identità digitale e SPID, conservazione del documento informatico, pagamenti mobili ed elettronici verso la PA, processo telematico: sono alcuni dei capitoli del nuovo Codice dell’amministrazione digitale (CAD), in vigore dal 14 settembre dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs 179/2016 il 13 settembre, modificando il decreto legislativo 82/2005.

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Il domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato secondo le norme eIdas) diventa la forma prioritaria di comunicazione fra cittadino (“qualunque persona fisica”), imprese (“qualunque persona giuridica”) e PA. Non è inserito l’obbligo per tutti di richiedere un domicilio digitale – ovvero una casella PEC (posta elettronica certificata) – quindi restano in vigore le attuali regole che prevedono l’obbligo di PEC solo per imprese, professionisti e P.P.A.A.

Il domicilio digitale, che su base volontaria può aprire chiunque, viene inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR e poi reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. E’ comunque previsto un decreto ministeriale con le modalità per mettere a disposizione un domicilio digitale a tutti gli iscritti all’anagrafe nazionale della popolazione residente.

=> Anagrafe Unica, PEC e domicilio digitale

Ci sono novità anche sui pagamenti elettronici: le pubbliche amministrazione devono accettare tutte le tipologie, compresi i micro-pagamenti basati sull’uso del credito telefonico.

L’AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati.

Viene introdotta la definizione di documento informatico l’atto sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale che lo rendono efficace ai fino probatori in linea con quanto previsto dall’articolo 2702 del codice civile. Il cittadino non è più obbligato a conservare il documento informatico che è già conservato per legge dalle amministrazioni (da cui pertanto può ottenerlo richiedendone l’accesso).

Per quanto riguarda il processo telematico, il nuovo CAD si applica al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario laddove non diversamente disposto.

Infine, resta sostanzialmente invariata la parte relativa al SUAP, sportello unico attività produttive e registro informatico adempimenti amministrativi per le imprese.

La responsabilità per lo sviluppo dell’amministrazione digitale resta all’Agenzia per l’Italia Digitale.

in Gazzetta Ufficiale