Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio: il rinvio al 1° maggio è legge

di Anna Fabi

31 Marzo 2026 07:10

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Confermato dal D.L. 38/2026 il rinvio al 1° maggio per la ritenuta sulle provvigioni di agenzie di viaggio, mediatori marittimi e agenti petroliferi.

Il rinvio al 1° maggio 2026 per l’obbligo di ritenuta d’acconto sulle provvigioni delle agenzie di viaggio è confermato per legge. L’articolo 6 del decreto-legge n. 38/2026 (il Decreto Fiscale 2026), ha recepito quanto anticipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 25 del 27 febbraio, spostando ufficialmente la decorrenza. Fino al 30 aprile 2026 resta quindi in vigore il regime di esonero per le categorie di intermediari interessate dalla modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

Stop all’esonero sulle ritenute alle agenzie di viaggio

L’articolo 1, commi 140-142 della legge n. 199/2025 ha modificato l’articolo 25-bis, comma 5, del DPR 600/1973, eliminando il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto sulle provvigioni che fino al 28 febbraio 2026 si applicava a una serie di categorie di intermediari commerciali. Dal 1° maggio 2026, per effetto del differimento confermato dal D.L. n. 38/2026, saranno soggetti alla ritenuta i compensi percepiti da:

  • agenzie di viaggio e turismo;
  • agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • agenti e commissionari di imprese petrolifere.

La ritenuta si applica sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, ai sensi dell’articolo 25-bis del DPR 600/1973. La novità estende ai settori indicati un obbligo già previsto in via generale per gli altri intermediari. Per chi vuole avviare o già gestisce una agenzia di viaggi e tour operator, il rinvio concede qualche settimana in più per adeguare la gestione amministrativa.

Il rinvio al 1° maggio e le ragioni del differimento

La motivazione del differimento, ribadita nel decreto, è di ordine tecnico-organizzativo: le “peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione” rendono “particolarmente complesso l’adeguamento dei sistemi informatici” necessario per applicare correttamente la ritenuta. Il rinvio interessa anche le commissioni che gli alberghi corrispondono agli intermediari — tra cui portali di prenotazione online, tour operator e agenzie — che rientrano nel perimetro della norma.

Fino al 30 aprile 2026 resta in vigore il precedente regime di esonero. Con il D.L. n. 38/2026 il differimento al 1° maggio ha invece acquisito forza di legge: non è più necessario attendere un ulteriore provvedimento attuativo per la conferma del termine.

Resta invece ancora attesa la definizione delle modalità operative e degli adempimenti connessi che il MEF dovrà stabilire per disciplinare l’applicazione pratica della ritenuta a partire dalla nuova data.