Il Parlamento europeo ha approvato la riforma del regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei. Il testo mantiene la soglia delle 3 ore di ritardo per ottenere il risarcimento — la richiesta di alzarla a 4 ore è stata respinta — e lascia invariati gli importi da 250 a 600 euro. Dopo il disco verde del Consiglio UE attesa ad agosto ed il previsto periodo transitorio, l’applicazione nelle nuove regole è prevista per l’estate 2027.
In sintesi, ecco cosa prevede la revisione dei Regolamenti (CE) 261/2004 e n. 2027/97:
- il rimborso è automatico per chi rinuncia alla riprotezione, con pagamento entro 30 giorni;
- il passeggero ha 9 mesi per la domanda e la compagnia deve fornire istruzioni entro 96 ore dall’evento;
- l’effetto personale sotto il sedile è gratuito e il prezzo del bagaglio a mano va mostrato a inizio prenotazione;
- è previsto il posto gratuito accanto ai minori di 14 anni e vicino all’accompagnatore per chi ha disabilità;
- sui voli lunghi la compagnia può ridurre del 50% il risarcimento con riprotezione entro 4 ore.
- Il nuovo regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei
- Risarcimenti oltre le 3 ore di ritardo dei voli
- Rimborso automatico e tempi di pagamento rapidi
- Quando il risarcimento non spetta ai passeggeri
- Diritto all’assistenza
- Bagaglio a mano incluso, oggetto personale gratuito
- Tutele per famiglie e fragilità
- Voli in coincidenza e carta d’imbarco
- Regole a confronti, oggi e dopi la riforma
Il nuovo regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei
Il nuovo regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei modifica il Regolamento (CE) n. 261/2004 e il Regolamento (CE) n. 2027/97 aggiornando risarcimenti, rimborsi e regole sui bagagli.
Il Parlamento europeo ne ha approvato il progetto comune in terza lettura il 7 luglio 2026, con 646 voti favorevoli, 12 contrari e 3 astensioni, sulla base di una proposta della Commissione del 2013 (procedura 2013/0072(COD)) uscita dal comitato di conciliazione. Manca ora la conferma formale del Consiglio UE, attesa entro l’inizio di agosto 2026, la tappa che chiude l’iter e fa scattare i tempi di pubblicazione e adeguamento.
Risarcimenti oltre le 3 ore di ritardo dei voli
Il diritto al risarcimento scatta ancora per un ritardo all’arrivo superiore a 3 ore, per la cancellazione comunicata con meno di 14 giorni o per il negato imbarco. Non è passata proposta dei governi di portare la soglia a 4 ore: secondo le associazioni dei consumatori avrebbe escluso circa il 40% dei passeggeri.
Gli importi della compensazione rimangono quelli attuali, legati alla distanza del volo:
- 250 euro per le tratte fino a 1500 km;
- 400 euro per i voli interni all’Unione oltre 1500 km e per le altre tratte tra 1500 e 3500 km;
- 600 euro per le tratte più lunghe.
Sui voli di maggiore distanza la compagnia può ridurre del 50% l’importo se offre una riprotezione che contiene il ritardo all’arrivo entro le 4 ore.
Rimborso automatico e tempi di pagamento rapidi
Di fronte a ritardo, cancellazione o negato imbarco il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietto e riprotezione su un volo alternativo. Chi opta per il rimborso del bigliettolo riceve in automatico senza doverlo richiedere, e la compagnia ha 30 giorni per pagarlo.
Il risarcimento forfettario da 250 a 600 euro si ottiene invece su richiesta: il passeggero ha fino a 9 mesi di tempo e, entro 4 giorni (96 ore) dalla fine del viaggio, deve ricevere dalla compagnia istruzioni chiare su come presentare la richiesta. Le nuove norme vietano di subordinare l’informazione all’apertura di un account o al download di un’app. Il vettore deve confermare subito la ricezione della richiesta e, entro 30 giorni, pagare oppure motivare il rifiuto indicando come contestarlo.
Quando il risarcimento non spetta ai passeggeri
La compensazione non è dovuta quando il disservizio dipende da circostanze eccezionali fuori dal controllo del vettore. La riforma ne fissa un elenco esemplificativo e non esaustivo: calamità naturali, guerre, condizioni meteorologiche estreme, passeggeri indisciplinati e scioperi che colpiscono il gestore aeroportuale, i servizi di navigazione aerea o l’assistenza a terra.
Diritto all’assistenza
Anche in presenza di circostanze eccezionali continua a valere il diritto all’assistenza dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 261/2004, con le cadenze precisate dalla revisione: ristoro ogni due ore di attesa, un pasto dopo tre ore e, per i ritardi prolungati, l’alloggio in albergo fino a un massimo di tre notti quando la causa è eccezionale. Il caro carburante, da solo, non è una circostanza eccezionale e non esonera la compagnia dalle compensazioni.
Bagaglio a mano incluso, oggetto personale gratuito
La gratuità garantita per legge riguarda solo l’effetto personale, ossia una piccola borsa o zaino da sistemare sotto il sedile. Sono previste anche garanzie aggiuntive per gli effetti personali e la possibilità di portare in cabina strumenti musicali quando le condizioni operative lo consentono.
Il trolley da cabina gratuito non è invece garantito: per il bagaglio in cappelliera il vettore può continuare a chiedere un supplemento.
Sul bagaglio a mano più grande la riforma impone la trasparenza: compagnie, intermediari e motori di ricerca devono mostrare fin dall’inizio il prezzo comprensivo del bagaglio, lasciando comunque disponibile una tariffa base senza trolley.
Tutele per famiglie e fragilità
Le famiglie ottengono il posto accanto ai minori di 14 anni senza supplemento, con l’obbligo per le compagnie di garantire la vicinanza tra il bambino e l’adulto che lo accompagna. Tutele analoghe valgono per le donne in gravidanza e per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, che hanno diritto al posto vicino all’accompagnatore e all’assistenza se perdono il volo per un ritardo dei servizi aeroportuali.
Voli in coincidenza e carta d’imbarco
La riforma interviene anche sulle coincidenze perse e sulle pratiche di no-show: sarà possibile usare il volo di ritorno di un biglietto andata e ritorno anche senza aver preso l’andata, senza costi aggiuntivi.
La carta d’imbarco digitale è fornita in automatico e la correzione di un errore nel nome non comporta più costi.
Regole a confronti, oggi e dopi la riforma
La riforma diventa applicabile dopo la conferma del Consiglio UE: il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE e, con il periodo di transizione di dodici mesi per le compagnie, gli effetti sono attesi dall’estate 2027. Fino all’applicazione della riforma continua a valere il Regolamento (CE) n. 261/2004, quindi chi subisce oggi un ritardo, una cancellazione o un negato imbarco esercita i diritti già previsti, con le soglie e gli importi attuali e con la procedura di richiesta rimborso o risarcimento del volo prevista dalle regole oggi in vigore.
La tabella riassume le differenze principali tra il regime attuale e quello che entrerà in funzione.
| Regime vigente (estate 2026) | Dopo l’entrata in vigore della riforma (estate 2027) |
|---|---|
| Risarcimento dovuto per ritardo all’arrivo oltre 3 ore | Soglia di 3 ore sul ritardo confermata |
| Importi di 250, 400 o 600 euro per fascia di distanza | Importi invariati (250, 400, 600 euro) |
| Rimborso erogato su richiesta del passeggero | Rimborso automatico entro 30 giorni per chi rinuncia alla riprotezione |
| Termine per la domanda fissato dalle leggi nazionali | Fino a 9 mesi per presentare la domanda |
| Condizioni sul bagaglio a mano fissate dai vettori | Effetto personale gratuito e prezzo del bagaglio a mano mostrato fin dall’inizio |
| Tutele generali per famiglie e disabilità | Posto gratuito accanto ai minori di 14 anni e vicino all’accompagnatore |
| In vigore per tutti i voli coperti dal regolamento | Applicazione stimata dall’estate 2027, dopo la conferma del Consiglio UE |