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L’esonero INPS per imprese in crisi è solo temporaneo

di Teresa Barone

29 Gennaio 2025 09:00

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L'esonero dal pagamento del contributo addizionale INPS per aziende in crisi termina quando l’impresa è in grado di risolvere la sua situazione debitoria.

L’esonero dal versamento del contributo addizionale in caso di ricorso al CIGS per le imprese in crisi soggette a procedure concorsuali è soggetto a precisi requisiti, tuttavia si tratta di un’opzione temporanea che cessa nel momento in cui l’azienda può risolvere la propria situazione debitoria.

Con il Messaggio n. 283 del 24 gennaio 2025, l’INPS illustra l’esito di una consultazione con il Ministero del Lavoro per chiarire la decorrenza dell’esonero contributivo previsto per le imprese in crisi che proseguono l’attività ricorrendo all’integrazione salariale.

L’esenzione dal pagamento del contributo addizionale, introdotto per favorire la continuità aziendale, è soggetto ad un termine finale di fruizione, che in base al chiarimento INPS (sentito il Ministero) coincide con il momento in cui l’impresa è in grado di risolvere la situazione debitoria, con il ritorno in bonis.

Il riferimento di legge è il dettato normativo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In questo conteso, l’INPS analizza in realtà diverse situazioni, fornendo caso per caso il dettaglio sui termini del beneficio relativo alla sospensione del contributo addizionale in caso di ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.

  • Fallimento o liquidazione giudiziale con autorizzazione all’esercizio provvisorio: l’esonero spetta limitatamente alla durata dello stesso.
  • Concordato preventivo con continuazione dell’attività: l’esonero cessa quando interviene il provvedimento di omologa in quanto il debitore torna in bonis e riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l’azienda.
  • Accordi di ristrutturazione: l’esonero finisce una volta intervenuta l’omologa del piano di ristrutturazione, circostanza che permette di considerare il debitore rientrato in bonis.
  • Liquidazione coatta amministrativa: l’esonero spetta a partire dal provvedimento iniziale fino alla chiusura della procedura.
  • Amministrazione straordinaria: l’esonero è riconosciuto dal momento della dichiarazione dello stato di insolvenza fino al termine relativo alla realizzazione, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, del “programma di cessione dei complessi aziendali” o del “programma di cessione dei complessi di beni e contratti” o del “programma di ristrutturazione”.