


Il Salva Casa non interviene sulla disciplina che regola la sanatoria edilizia ordinaria e l’accertamento previsto dall’art. 36 del Testo Unico Edilizia.Resta valido, pertanto, l’obbligo di dimostrare la doppia conformità per ottenerla.
L’adempimento, peraltro, spetta al soggetto interessato e non alla Pubblica Amministrazione a cui si richiede la regolarizzazione dell’immobile. A ribadirlo è stato il TAR Sicilia con sentenza n. 47 del 10 gennaio 2025.
Il pronunciamento fa riferimento alla richiesta di annullamento del silenzio-rifiuto dopo il termine di 60 giorni, previsto per l’esame della domanda di sanatoria. Secondo il TAR, infatti, per la richiesta di accertamento edilizio è onere del soggetto interessato provare la doppia conformità dell’opera da sanare.
L’intervento deve risultare conforme alla disciplina urbanistica e edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso, così come al momento della presentazione della domanda:
La prova circa l’epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza è nella disponibilità dell’interessato e non della p.a., dato che solo l’interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’addotta sanabilità del manufatto.
Dunque, anche con l’entrata in vigore della Legge n. 105/2024 di conversione del DL. n. 69/2024 (il cosiddetto Decreto Salva Casa), non è possibile ottenere il condono di abusi edilizi. E se c’è un’ordinanza di demolizione, la sua efficacia resta valida.