Prestazioni occasionali INPS, limiti da 2.500 a 15mila euro

di Anna Fabi

Pubblicato 23 Gennaio 2023
Aggiornato 15 Luglio 2026 10:02

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Libretto Famiglia e PrestO hanno destinatari, costi e divieti diversi; dal 2026 il lavoro agricolo occasionale segue la disciplina strutturale LOAgri.

Le prestazioni occasionali INPS possono essere utilizzate entro tre soglie annuali: 5.000 euro per ciascun lavoratore considerando tutti gli utilizzatori, 10.000 euro per ciascun utilizzatore considerando tutti i lavoratori e 2.500 euro tra le stesse parti. Il tetto dell’utilizzatore sale a 15.000 euro nei settori di congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento. Famiglie e imprese adottano strumenti diversi, mentre dal 2026 le aziende agricole applicano la disciplina strutturale del LOAgri.

Libretto Famiglia, PrestO, LOAgri e lavoro autonomo

Libretto Famiglia, PrestO, LOAgri e lavoro autonomo occasionale disciplinano rapporti differenti. La scelta dipende dal soggetto che richiede l’attività, dal settore e dalle modalità con cui il lavoro è svolto.

Rapporto da gestire Strumento applicabile
una persona fisica remunera lavori domestici, assistenza domiciliare o lezioni private Libretto Famiglia
un’impresa, un professionista, un ente privato o una Pubblica Amministrazione acquisisce un’attività saltuaria nei casi ammessi Contratto di prestazione occasionale PrestO
un’impresa agricola impiega manodopera stagionale appartenente alle categorie ammesse LOAgri
un committente affida un’opera o un servizio autonomo, senza subordinazione e senza abitualità lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile

Libretto Famiglia e PrestO sono disciplinati dall’articolo 54-bis del DL n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, e sono gestiti attraverso il Portale delle Prestazioni Occasionali INPS. La piattaforma gestisce registrazione, portafoglio elettronico, comunicazioni e pagamento dei compensi.

Limiti economici da verificare nello stesso anno

I limiti delle prestazioni occasionali si riferiscono all’anno civile e devono essere verificati contemporaneamente dal lavoratore e dall’utilizzatore.

Limite annuale Importo massimo
compensi percepiti dal lavoratore presso tutti gli utilizzatori 5.000 euro
compensi erogati dall’utilizzatore a tutti i lavoratori 10.000 euro
compensi tra lo stesso lavoratore e lo stesso utilizzatore 2.500 euro
compensi erogati da utilizzatori attivi in congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento 15.000 euro
compensi dello stesso steward presso la medesima società sportiva 5.000 euro

Ai fini del solo tetto complessivo dell’utilizzatore, i compensi sono conteggiati al 75% quando il lavoratore autocertifica di essere pensionato di vecchiaia o invalidità, studente con meno di 25 anni, disoccupato oppure beneficiario di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. I limiti di 5.000 euro per il lavoratore e di 2.500 euro tra le stesse parti sono calcolati sul valore nominale.

Per le società sportive che impiegano steward, il limite complessivo di 10.000 euro previsto per l’utilizzatore non si applica e il tetto tra lo stesso lavoratore e la medesima società è pari a 5.000 euro.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e comprendono la copertura previdenziale nella Gestione Separata e quella assicurativa INAIL. Le somme rilevano anche ai fini del reddito richiesto per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Libretto Famiglia per attività domestiche e assistenza

Il Libretto Famiglia è riservato alle persone fisiche che agiscono fuori dall’esercizio di un’attività professionale o d’impresa. Le attività ammesse dalla legge sono tassative:

  • si possono remunerare piccoli lavori domestici, compresi giardinaggio, pulizia e manutenzione;
  • si possono pagare attività di assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • si possono compensare lezioni private supplementari.

Ogni titolo del Libretto Famiglia ha un valore nominale di 10 euro e remunera al massimo un’ora. Al lavoratore spettano 8 euro; 1,65 euro finanziano la contribuzione IVS alla Gestione Separata, 0,25 euro il premio INAIL e 0,10 euro gli oneri di gestione.

L’utilizzatore comunica la prestazione domestica entro il terzo giorno del mese successivo, indicando lavoratore, compenso, luogo, durata e ambito dell’attività. L’INPS eroga il compenso entro il giorno 15 del mese successivo secondo la modalità indicata dal prestatore.

PrestO con compenso minimo di 9 euro l’ora

Il Contratto di prestazione occasionale PrestO è destinato a professionisti, autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, enti privati e Pubbliche Amministrazioni nei casi consentiti. Il compenso non può essere inferiore a 9 euro l’ora e, per una prestazione fino a quattro ore continuative, la retribuzione giornaliera minima è di 36 euro.

Al compenso si aggiungono la contribuzione alla Gestione Separata del 33%, il premio INAIL del 3,5% e l’onere di gestione dell’1% applicato ai versamenti. Una prestazione fino a quattro ore, remunerata con il minimo giornaliero, produce questo costo:

Voce Importo
compenso del lavoratore 36,00 euro
contribuzione previdenziale 11,88 euro
premio INAIL 1,26 euro
onere di gestione circa 0,50 euro
costo complessivo circa 49,64 euro

La comunicazione preventiva PrestO deve essere trasmessa almeno 60 minuti prima dell’inizio. L’utilizzatore può confermare l’attività svolta oppure revocare la comunicazione entro i tre giorni successivi alla data prevista. In mancanza di revoca, l’INPS dispone il pagamento e gli accrediti previdenziali e assicurativi.

Il portafoglio elettronico deve contenere le somme necessarie alla prestazione. Il finanziamento del Libretto Famiglia e del PrestO può essere effettuato con modello F24 Elide oppure attraverso il Portale dei Pagamenti INPS.

Imprese ammesse e soglie occupazionali

Il Contratto di prestazione occasionale è vietato agli utilizzatori che occupano più di dieci dipendenti a tempo indeterminato. La soglia sale a 25 dipendenti per le imprese di congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento.

Utilizzatore Soglia applicabile
imprese, professionisti ed enti privati fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato
aziende alberghiere e strutture ricettive fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato
congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento fino a 25 dipendenti a tempo indeterminato e 15.000 euro complessivi annui
Pubbliche Amministrazioni ed enti locali nessun limite dimensionale, con utilizzo circoscritto alle attività previste dalla legge

Le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere al PrestO per progetti rivolti a persone in condizioni di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o beneficiarie di ammortizzatori sociali; lavori di emergenza connessi a calamità; attività di solidarietà; manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Divieti del Contratto di prestazione occasionale

Il PrestO è escluso quando il rapporto o il settore ricade in uno dei divieti fissati dall’articolo 54-bis:

  • il lavoratore ha un rapporto subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa in corso con lo stesso utilizzatore oppure cessato da meno di sei mesi;
  • l’utilizzatore supera la soglia di dieci dipendenti a tempo indeterminato oppure quella speciale di 25 dipendenti;
  • l’impresa opera nell’edilizia, nei settori affini, nell’escavazione o lavorazione di materiale lapideo, nelle miniere, nelle cave o nelle torbiere;
  • la prestazione è acquisita nell’esecuzione di un appalto di opere o servizi;
  • l’utilizzatore è un’impresa agricola, soggetta alla disciplina specifica del LOAgri.

Superamento dei limiti e sanzioni

Nel Contratto di prestazione occasionale, il superamento del limite di 2.500 euro tra le stesse parti o di 280 ore nell’anno civile trasforma il rapporto in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. La trasformazione non si applica alle Pubbliche Amministrazioni.

La violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva o dei divieti previsti per il PrestO comporta una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni giornata lavorativa accertata. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida.

LOAgri strutturale per il lavoro agricolo occasionale

Le imprese agricole applicano il lavoro occasionale agricolo a tempo determinato disciplinato dall’articolo 1, commi da 343 a 354, della Legge n. 197/2022. L’articolo 1, comma 156, della Legge n. 199/2025 ha reso strutturale la misura dal 2026.

Il LOAgri riguarda attività stagionali per un massimo di 45 giornate lavorative annue per ciascun lavoratore. Possono essere impiegati, nel rispetto dei requisiti previsti, disoccupati e percettori di sostegni al reddito, pensionati, studenti con meno di 25 anni, detenuti e internati ammessi al lavoro esterno.

Salvo i pensionati, il lavoratore non deve avere avuto un rapporto subordinato ordinario in agricoltura nei tre anni precedenti. Il LOAgri è un contratto subordinato a termine e segue retribuzione, contribuzione e comunicazioni proprie del settore agricolo.

Lavoro autonomo occasionale fuori dal Portale INPS

Il lavoro autonomo occasionale disciplinato dall’articolo 2222 del Codice civile non utilizza Libretto Famiglia o PrestO. Il prestatore svolge un’opera o un servizio con lavoro proprio, senza vincolo di subordinazione e senza esercizio abituale dell’attività.

In questo caso il compenso è documentato con una ricevuta per lavoro autonomo occasionale ed è soggetto alla disciplina fiscale dei redditi diversi. La soglia di 5.000 euro rappresenta una franchigia contributiva per la Gestione Separata e non un limite massimo ai compensi percepibili nell’anno.