Enti pubblici e certificazioni obbligatorie: dal 1 gennaio 2012 è entrata in vigore la nuova direttiva che impone alle pubbliche amministrazioni di accettare dagli utenti solo dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
Come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011, infatti, gli enti pubblici, così come i gestori di servizi pubblici, non possono più richiedere agli utenti alcun tipo di certificazione che contenga informazioni in possesso di un altro ufficio pubblico. Sono gli stessi utenti, invece, a dover produrre autocertificazioni per dimostrare stati personali o fatti.
A promuovere questa nuova normativa ? che semplifica i rapporti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni ? è stato in prima persona il Ministro Patroni Griffi: si tratta comunque di una regolamentazione prevista dalla Legge di Stabilità (Legge n. 183 del 12/11/2011), precisamente con l?art. 15, comma 1 che introduce il Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Il cittadino al quale un ente pubblico richiede, ad esempio, un semplice stato di famiglia, non deve più richiedere personalmente tale documento ma sarà sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva nella quale siano specificate le informazioni necessarie. Spetta invece allo stesso ente, pena la violazione dei doveri di ufficio, l?accertamento delle informazioni contenute nell?autocertificazione entro 30 giorni.
Un?altra novità, inoltre, riguarda la nuova dicitura che deve comparire obbligatoriamente nei certificati rilasciati dal 1 gennaio 2012, che cita: « Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi.».
È sempre la nuova normativa di semplificazione a stabilire l?introduzione, in ogni PA, di un ufficio responsabile garante della trasmissione di dati e informazioni. La nuova procedura di certificazione si allinea, infine, alla regolamentazione prevista dal Codice dell?Amministrazione Digitale, che prevede la collaborazione tra gli enti pubblici attraverso la creazione di banche dati accessibili per poter operare, in modo immediato e semplificato, il controllo delle autocertificazioni.
Nel Codice sopra citato si legge infatti che: «Le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all?adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.»