Accesso agli atti e giudizio pendente

di Roberto Grementieri

20 Settembre 2011 09:00

Una sentenza del Consiglio di Stato dà ragione all'Agenzia delle Entrate sull'accesso agli atti relativi alla rinuncia a impugnare una sentenza sfavorevole.

Il cittadino ha diritto di accedere a tutti i documenti della pubblica amministrazione che riguardano la sua posizione giuridica, come ad esempio una denuncia. Ma se la documentazione riguarda la decisione della amministrazione di rinunciare all’impugnazine di una sentenza sfavorevole (o alla sua impugnazione solo parziale), allora l’accesso è precluso, Si tratta infatti di atti relativi all’esercizio di difesa.

Lo ha deciso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4769 del 10 agosto 2011, in risposta a una specifica istanza di un contribuente che impugnava un ricorso del Tar a lui sfavorevole. Questo il fatto: il contribuente formulava nei confronti di un ufficio dell‘Agenzia delle Entrate istanza di accesso, tra l’altro, ai documenti relativi al provvedimento interno con il quale l’ufficio stesso aveva accettato la sfavorevole sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva respinto le sue pretese nei confronti del contribuente.

A fronte del diniego all’accesso opposto dall’ufficio con formale provvedimento, l’interessato ricorreva al Tar della Lombardia, sede di Milano, che respingeva il gravame.

Avverso tale decisione la parte privata ricorreva al Consiglio di Stato, che ha condiviso le conclusioni dei giudici di primo grado sulla volontà di accedere alla documentazione relativa alla rinuncia all’impugnazione, in quanto rientrante «tra gli atti afferenti alla strategia difensiva di un contenzioso tributario ancora pendente».

I giudici ricordano che gli atti defensionali sono atti per i quali la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, «afferendo gli stessi all’esercizio del diritto di difesa dell’amministrazione, nega la sussistenza del diritto di accesso».

Né, precisa ulteriormente la decisione in commento, può assumere rilievo la circostanza, dedotta dalla parte privata appellante, della formazione del giudicato sui capi della sentenza non impugnati, «posto che il giudizio è tuttora pendente, sia pure limitatamente alla parte della sentenza oggetto di impugnazione, e la decisione di prestare acquiescenza a parte della pronuncia ben può essere parte di una più complessiva strategia processuale».