Il d.lgs. n. 196/2003 ha mantenuto l’impostazione dualistica fornita dalla legge n. 675/1996: nel nostro ordinamento giuridico, pertanto, in merito al trattamento dei dati personali relativi ai lavoratori, sopravvive una diversa disciplina in relazione alla natura pubblica o privata del datore di lavoro. Tale differenziazione appare oggi sempre più anacronistica, vista la progressiva omogeneizzazione, da un punto di vista non solo normativo, del lavoro pubblico e privato, ormai quasi completamente avvenuta a seguito della cosiddetta privatizzazione del lavoro pubblico.
L’articolo 176, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali ha introdotto il comma 1bis nell’articolo 2 del d.lgs. n. 165/2001: la norma contiene alcune disposizioni generali dettate in merito alla disciplina del lavoro e stabilisce indirizzi organizzativi a cui devono ispirarsi i soggetti pubblici. Il comma 1bis, in particolare, prevede che l’attuazione di tali criteri deve essere conforme alla disciplina esistente in tema di privacy. In merito al trattamento dei dati ordinari effettuati dai soggetti pubblici, l’articolo 18, comma 2, del Codice afferma che alla Pubblica Amministrazione è consentito il trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
In altre parole, il soggetto pubblico è autorizzato a trattare i dati personali ordinari dei propri lavoratori, poiché tale trattamento è collegato indiscutibilmente con lo svolgimento delle proprie funzioni. Secondo il comma 3 dell’articolo 18, nel trattare i dati personali la Pubblica Amministrazione osserva i presupposti ed i limiti stabiliti dal Codice in relazione alla natura dei dati trattati, nonché dalla legge e dai regolamenti speciali applicabili in materia. Il successivo comma 4 osserva che salvo quanto previsto nella Parte II per i soggetti esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, la Pubblica Amministrazione non deve richiedere il consenso all’interessato. Questa regola concerne il trattamento di tutti i dati sia ordinari sia sensibili; in altre parole compresi quelli relativi al rapporto di lavoro pubblico.
Risulta pertanto confermato il principio introdotto sin dalla legge n. 675/1996, il quale non prevede il consenso dell’interessato tra i presupposti di legittimazione del trattamento dei dati personali nel settore dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. Va osservato che per quanto l’articolo 18 appaia ideato in modo da regolare il trattamento da parte dei soggetti pubblici sia dei dati ordinari sia dei dati sensibili e giudiziari, tale disciplina, come vedremo, viene profondamente integrata e modificata dai successivi articoli 20, 21 e 22 proprio in relazione al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.