Uso dati personali dei dipendenti pubblici

di Roberto Grementieri

6 Novembre 2008 09:00

Il nuovo Codice in materia di trattamento dei dati prevede, come il precedente, una diversa disciplina a seconda se si tratta di dipendenti pubblici o privati

Spostandosi al Titolo VIII del Codice vengono qui in rilievo alcune particolari norme relative al trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro. L’articolo 112 acconsente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari relativi ai dipendenti pubblici da parte dei soggetti pubblici. Secondo il comma 1 si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporto di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, non retribuito ovvero onorario. In particolare, tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi un sostanzioso gruppo di diverse tipologie di trattamento connesso alla gestione dei rapporti di lavoro.

Ad ogni modo, per quanto riguarda gran parte del trattamento dei dati sensibili concernenti i lavoratori pubblici si deve applicare il comma 2 dell’articolo 20, secondo il quale nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità del parare espresso dal Garante.

Si desume pertanto che i principi codificati nell’articolo 22 del Codice, proprio in quanto costituiscono principi, non soddisfano la condizione fissata dal comma 1 dell’articolo 20 e ribadita dal successivo comma. Pertanto, in assenza di una disposizione legislativa con le caratteristiche indicate dal comma 1 dell’articolo 20, opera l’articolo 112 congiuntamente al comma 2 dell’articolo 20: pertanto il trattamento sarà consentito solo dopo che saranno stati identificati i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili con atto regolamentare richiesto e predisposto sull’indicazione del Garante.
Va ricordato che il concetto di trattamento abbraccia anche la comunicazione esterna e la diffusione dei dati; pertanto le regole per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concernano anche la comunicazione e la diffusione degli stessi dati, a meno che ovviamente il legislatore non si pronunci espressamente in senso contrario, come ad esempio accade nel comma 8 dell’articolo 22 del Codice. Peraltro, come si è già osservato, le modalità del trattamento dei dati sensibili e giudiziari sono governate dalla disciplina speciale dell’articolo 22 del Codice, rubricato principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, il quale fissa principi rigorosi con lo scopo di ottenere la tutela dei diritti dell’interessato.