Uso di Internet a fini personali, è peculato

di Lorenzo Gennari

18 Giugno 2008 17:50

Configurabile il reato di peculato per il dipendente pubblico che naviga in Internet per fini personali. La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito la natura plurioffensiva del reato

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20326/08, ha fissato il principio in base al quale il dipendente pubblico che navighi su Internet per scopi personali, indipendentemente dal tipo di connessione utilizzato dal datore di lavoro, incorre nel reato di peculato al pari di chi utilizza il telefono d’ufficio per scopi personali.

La Suprema Corte ha anche chiarito che la circostanza che il computer utilizzato sia sempre collegato alla rete elettrica e Internet, indipendentemente dal suo concreto utilizzo, non ha alcun rilievo ai fini del reato di peculato (articolo 314 del codice penale).

Il reato di peculato ha infatti natura plurioffensiva, pertanto non si tratterebbe solo di un danno al patrimonio della Pubblica Amministrazione (qualora la connessione ad Internet del datore di lavoro abbia una tariffa a consumo), ma anche di una lesione del rapporto di fiducia e di lealt&agrave con il personale dipendente.

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione sulla base di questo principio ha accolto il ricorso della Procura di Bari contro la revoca della sospensione dall’esercizio di pubblico servizio accordata ad un dipendente comunale sorpreso a servirsi per scopi personali della rete informatica del comune.

L’impiegato comunale, spiega la Corte, «navigava in Internet su siti non istituzionali, scaricando su archivi personali dati e immagini non inerenti alla pubblica funzione, prevalentemente materiale di carattere pornografico, con danno economico dell’ente».

L’uomo, in un primo tempo sospeso, era stato riammesso dal Tribunale di Bari sulla base del fatto che il reato di peculato «tutela il patrimonio della PA e che lo stesso non poteva essere depauperato a seguito dei collegamenti in questione di un computer comunque e sempre collegato alla rete elettrica e telefonica indipendentemente dall’uso della navigazione».

Di diverso avviso la Corte di Cassazione che nella sentenza ricorda come «l’art. 314 c.p., oltre a tutelare il patrimonio della pubblica amministrazione, mira ad assicurare anche il corretto andamento degli uffici della stessa basato su un rapporto di fiducia e di lealtà con il personale dipendente».