Infortunio in itinere, in trasferta o in missione

di Nicola Santangelo

Pubblicato 20 Dicembre 2013
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:45

Con la circolare N.52 del 23 ottobre, l’INAIL ha chiarito gli aspetti chiave dell’infortunio in itinere ossia l’incidente subito dal lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa ovvero durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro. In particolare è stato fatto il punto sull’infortunio in itinere avvenuto sia durante la trasferta o la missione sia nella stanza d’albergo ovvero durante il tragitto che collega l’hotel al luogo di lavoro.

L’articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 stabilisce che l’assicurazione comprende anche gli infortuni avvenuti alle persone nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, gli infortuni avvenuti nel percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, gli infortuni avvenuti duranti il normale percorso dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti nei casi in cui non sia presente la mensa aziendale. L’assicurazione interviene salvo i casi di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate.

Le interruzioni e le deviazioni si intendono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione interviene anche nei casi di utilizzo del mezzo privato. Sulla base di ciò l’INAIL riconosce l’indennizzo per infortunio subito dal lavoratore in missione o trasferta dall’inizio e fino al momento della sua conclusione.

Non sono indennizzabili gli infortuni che si verificano nello svolgimento di un’attività  che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa ovvero nei casi in cui il lavoratore abbia adottato scelte personali tali da esporlo ad un determinato rischio. In tale ambito l’INAIL ha fatto presente che sono indennizzabili anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’hotel al luogo di lavoro. L’infortunio avvenuto in albergo è considerato connesso con l’attività  lavorativa.