Regime fiscale agevolato dei minimi anche per i professionisti contribuenti che possiedono una quota partecipazione in una società semplice che produce reddito agrario. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 27/E del 7/03/2011.
Il regime dei minimi è disciplinato all’articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 e si applica alle imprese, artistiche o professionali, con “attività minima” per le quali è previsto l’assoggettamento del reddito a un’imposta sostitutiva del 20%.
Il dubbio è sorto in merito all’esclusione dal regime delle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
L’Agenzia ha chiarito che gli imprenditori agricoli, anche se in regime speciale Iva – facente riferimento agli articoli 34 e 34-bis del Dpr 633/1972 – possono fruire del regime dei minimi in relazione ad un’altra attività d’impresa o professionale eventualmente esercitata.
L’unica condizione è che l’attività agricola sia svolta nei limiti dell’articolo 32 del Dpr 917/1986 e quindi che sia produttiva, ai fini Irpef, di redditi fondiari e non d’impresa. Su questo punto si richiama la circolare 7/E del 28 gennaio 2008, paragrafo 2.2.
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