Nel 2026 il regime forfettario è il quadro fiscale semplificato più usato dalle partite IVA individuali, e la sua convenienza dipende da variabili che vanno oltre l’aliquota: i limiti di ricavi, le cause di esclusione, la gestione dei contributi e alcuni adempimenti che, se trascurati, portano alla fuoriuscita dal regime o a errori in fattura. Le novità fiscali 2026 per i Forfettari confermano il quadro normativo e le soglie applicate nel 2025, insieme alle nuove regole sulla rettifica IVA nei passaggi di regime. Invariato anche il funzionamento dell’imposta sostitutiva nel forfettario.
Segue l’analisi di ogni aspetto normativo e fiscale per i contribuenti che aspirano a entrare nel Forfettario o che vogliono evitare la fuoriuscita, con i casi particolari.
In sintesi:
- possono applicare il regime le persone fisiche che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 54, della L. n. 190/2014;
- chi supera quel limite esce dal regime dall’anno successivo, mentre oltre 100.000 euro di incassi la fuoriuscita è immediata e l’IVA si applica dall’operazione che determina lo sforamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 71, della stessa legge;
- l’accesso è precluso a chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per lavoro dipendente e collaborazioni oltre 20.000 euro lordi o ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 35.000 euro, quest’ultimo limite prorogato per il solo 2026 dall’articolo 1, comma 27, della L. n. 199/2025;
- l’imposta sostitutiva è del 15% sul reddito determinato con il coefficiente di redditività, ridotta al 5% per i primi cinque anni delle nuove attività che rispettano i requisiti;
- dal periodo d’imposta 2025 il passaggio tra regimi non dà più luogo a rettifica dell’IVA detratta, secondo la disciplina applicabile dal modello IVA 2026.
- Requisiti regime forfettario nel 2026 e soglie di fuoriuscita
- Quando si esce dal Forfettario con 35.000, 85.000 e 100.000 euro
- Cause di esclusione dal Forfettario e casi che bloccano l’accesso
- Aliquote del 5% e del 15% e reddito imponibile forfettario
- Coefficienti di redditività ed esempi rapidi per orientarsi
- Fattura elettronica nel Forfettario e marca da bollo
- Operazioni con estero e prestazioni sanitarie nel 2026
- Contributi INPS per Forfettari tra Gestione Separata e gestioni speciali
- Passaggio da regime ordinario a forfettario e relativi adempimenti
Requisiti regime forfettario nel 2026 e soglie di fuoriuscita
L’accesso e la permanenza nel regime dipendono da requisiti verificati sull’anno precedente e da soglie che, se superate nell’anno in corso, producono effetti differenti.
| Parametro | Valore 2026 | Cosa accade se viene superata |
|---|---|---|
| Ricavi o compensi (anno precedente) | fino a 85.000 euro | entro il limite dell’anno precedente il regime è applicabile |
| Ricavi o compensi (anno in corso) | soglia di 100.000 euro | oltre 100.000 euro l’uscita è immediata e alle operazioni successive si applicano le regole ordinarie, IVA inclusa |
| Spese per lavoro dipendente, accessorio e collaborazioni (anno precedente) | fino a 20.000 euro lordi | oltre la soglia il regime non si applica dall’anno successivo |
| Redditi di lavoro dipendente e assimilati o pensione (anno precedente) | soglia di 35.000 euro | oltre la soglia il regime non è applicabile nell’anno successivo, salvo le eccezioni previste |
Il limite di 35.000 euro vale per il 2026 in forza di una proroga annuale, quindi le soglie del regime forfettario per il 2027 vanno verificate sui valori dell’anno in corso. La platea continua intanto a crescere: i dati sulle aperture di Partita IVA del primo trimestre 2026 assegnano al regime agevolato oltre la metà delle nuove posizioni.
Quando si esce dal Forfettario con 35.000, 85.000 e 100.000 euro
La differenza tra il superamento della soglia di accesso e quello della soglia di uscita immediata genera la maggior parte degli errori. Il superamento di 85.000 euro non determina l’applicazione dell’IVA nello stesso anno, mentre il superamento di 100.000 euro comporta l’applicazione immediata delle regole ordinarie alle operazioni successive allo sforamento.
Sul calcolo dei ricavi rilevano anche le somme incassate per errore, come nel caso dei compensi versati per errore e poi restituiti, che non determinano la decadenza. Quando invece l’Amministrazione finanziaria ricostruisce i ricavi effettivi, come nel caso di accertamento fiscale sui Forfettari con prove digitali, la decadenza opera con effetto sull’intera annualità e comporta il recupero delle imposte ordinarie.
Quando il superamento riguarda il reddito da lavoro dipendente o assimilato la verifica segue logiche diverse, perché si misura sull’anno precedente e non opera se il rapporto è cessato. Chi supera i 35.000 euro affronta l’uscita dal regime con reddito da dipendente a partire dall’anno successivo.
Cause di esclusione dal Forfettario e casi che bloccano l’accesso
Le cause di esclusione non dipendono solo dai limiti economici. Nella pratica l’accesso viene bloccato o perso quando ricorrono situazioni incompatibili con la disciplina, come partecipazioni e controlli societari in determinate condizioni, oppure attività svolta in prevalenza verso l’ex datore di lavoro in presenza dei presupposti previsti dalla norma.
| Ambito | Situazione tipica | Effetto |
|---|---|---|
| Regimi IVA o forfetari speciali | utilizzo di regimi IVA speciali o altri regimi forfetari incompatibili | esclusione dal regime |
| Residenza | non residenti fuori dalle condizioni di ammissione previste | esclusione dal regime |
| Operazioni immobiliari | cessioni di fabbricati, porzioni di fabbricato o terreni edificabili in via esclusiva o prevalente | esclusione dal regime |
| Partecipazioni e controlli | partecipazione a società di persone o controllo di srl con attività riconducibili | esclusione dal regime |
| Rapporti con ex datore | attività svolta prevalentemente verso l’ex datore di lavoro e soggetti riconducibili | esclusione dal regime |
Aliquote del 5% e del 15% e reddito imponibile forfettario
Nel Forfettario il reddito imponibile non coincide con il fatturato, perché viene determinato applicando un coefficiente di redditività collegato al codice ATECO. Sul reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva, di norma al 15%, mentre l’aliquota ridotta al 5% si applica nei primi anni di nuova attività al ricorrere delle condizioni previste.
Chi avvia un’attività può verificare i requisiti per la flat tax al 5% per le nuove attività, che copre i primi cinque anni in assenza di cause ostative.
| Ambito fiscale | Regola | Come opera |
|---|---|---|
| Imposta sostitutiva ordinaria | 15% sul reddito forfettario | sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP nei casi previsti |
| Imposta sostitutiva ridotta | 5% per le nuove attività che rispettano i requisiti | si applica per il periodo previsto dalla disciplina, se non ricorrono cause ostative |
| Deduzione contributi | i contributi obbligatori si deducono dal reddito | l’eventuale eccedenza segue le regole ordinarie di deducibilità |
Per una simulazione sul proprio fatturato, il calcolo dell’imposta nel regime forfettario applica coefficiente, contributi e aliquota e restituisce l’imposta dovuta.
Coefficienti di redditività ed esempi rapidi per orientarsi
I coefficienti variano per settore e codice ATECO. Alcune macro-aree ricorrono con maggiore frequenza e valgono come riferimento iniziale.
| Settore | Coefficiente | Esempi |
|---|---|---|
| Attività professionali | 78% | consulenze, servizi professionali, attività intellettuali |
| Costruzioni e attività immobiliari | 86% | cantieri, installazioni, attività edilizie e immobiliari |
| Commercio | 40% | ingrosso e dettaglio in molte casistiche |
| Altre attività | 67% | servizi e attività economiche non ricomprese nelle voci precedenti |
Fattura elettronica nel Forfettario e marca da bollo
Nel 2026 la fattura elettronica è obbligatoria anche per i Forfettari, con compilazione coerente con il regime adottato e senza addebito dell’IVA. La marca da bollo, quando dovuta, viene assolta in modalità virtuale secondo le regole tecniche applicabili.
Gli elementi obbligatori del documento, la dicitura senza IVA e la gestione della rivalsa previdenziale sono raccolti nelle regole di compilazione della fattura in regime forfettario, mentre per gli obblighi successivi all’emissione vale la disciplina su come conservare le fatture elettroniche.
| Elemento | Nel Forfettario | Come si procede |
|---|---|---|
| IVA in fattura | non viene addebitata | si indica la dicitura del regime forfettario e l’inquadramento corretto dell’operazione |
| Ritenuta d’acconto | non viene subita sui compensi | si riporta la dicitura prevista per attestare il regime |
| Marca da bollo | si applica oltre la soglia prevista | assolvimento virtuale nella e-fattura quando l’importo supera il limite previsto |
Operazioni con estero e prestazioni sanitarie nel 2026
Il contribuente forfettario che lavora con clienti esteri gestisce l’IVA secondo le regole delle operazioni transfrontaliere, con attenzione alla qualificazione dell’operazione e agli adempimenti collegati.
Un caso particolare riguarda le prestazioni sanitarie verso persone fisiche: nel 2026 il divieto di trasmissione tramite SdI verso i privati è confermato, con invio dei dati al sistema TS nei casi previsti dalla legge.
Contributi INPS per Forfettari tra Gestione Separata e gestioni speciali
Il Forfettario è un regime fiscale e non incide sull’inquadramento previdenziale. I professionisti senza cassa sono iscritti alla Gestione Separata INPS, con contributi calcolati in percentuale sul reddito, mentre artigiani e commercianti versano nelle rispettive gestioni speciali, con un contributo fisso dovuto anche a reddito zero. Per questi ultimi è disponibile la riduzione contributiva del 35%, da richiedere entro il termine annuale.
Passaggio da regime ordinario a forfettario e relativi adempimenti
Il cambio di regime richiede attenzione su fatture a cavallo d’anno, acconti, gestione dell’IVA e rettifiche. Il criterio di cassa determina in quale regime tassare le somme incassate a gennaio per prestazioni dell’anno precedente, come nel caso del passaggio al forfettario con fatture a cavallo d’anno. Chi ha aderito al concordato preventivo affronta invece il vincolo descritto nella soglia di 150mila euro valida anche dopo il passaggio al semplificato.
Per scenari di compatibilità con forme associative vale la disciplina su forfettario e rete tra professionisti.
Niente rettifica IVA nel passaggio tra regimi
Dal periodo d’imposta 2025 la rettifica IVA nel passaggio tra regimi non produce più effetti sulla detrazione dell’imposta. Non è quindi possibile recuperare l’IVA sugli acquisti effettuati durante la permanenza nel Forfettario, né è dovuta la restituzione automatica in caso di ingresso nel regime agevolato.
La rettifica si applica esclusivamente nei casi ordinari previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 19-bis2 del DPR n. 633/1972, quando interviene un effettivo mutamento nella destinazione o nell’utilizzo dei beni e dei servizi:
- per beni non ammortizzabili e servizi, in base al primo utilizzo effettivo;
- per beni ammortizzabili, entro il periodo di tutela fiscale quinquennale per i beni mobili o decennale per i beni immobili.
La nuova disciplina si applica dalla dichiarazione IVA relativa al 2025, cioè dal modello IVA 2026. Un contribuente che nel 2024 ha acquistato merci in regime forfettario e nel 2025 è passato al regime ordinario non può recuperare l’IVA sulle rimanenze di magazzino: l’imposta è definitivamente indetraibile, perché l’acquisto è avvenuto in un periodo in cui la detrazione non era ammessa.