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Dichiarazione IVA in scadenza per i Forfettari transitati nel 2024

di Teresa Barone

29 Aprile 2024 07:13

La scadenza del 30 aprile 2024 per la Dichiarazione IVA rientra tra gli dempimenti fiscali dei contribuenti forfetari transitati quest'anno nel regime.

Nuovi adempimenti per i Forfettari in considerazione delle nuove regole sulle sforamento delle soglie introdotte dalla Manovra: i contribuenti transitati quest’anno nel regime agevolato sono tenuti a presentare l’ultima Dichiarazione IVA, relativa al periodo di imposta 2023, entro il 30 aprile.

Vediamo una sintesi delle nuove regole sulle condizioni di accesso, di permanenza e di cessazione del regime, con tutte le conseguenze in termini di adempimenti  e rettifica IVA.

Dichiarazione IVA 2024: per quali Forfettari?

I contribuenti che applicano il regime forfetario non liquidano l’imposta e non sono tenuti a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale IVA, ma se sono transitati da un regime ordinario a quello forfetario nel 2024, allora devono presentare l’ultima dichiarazione IVA, relativa al periodo di imposta 2023, rispewttando la scadenza del 30 aprile 2024.

Forfettari: conseguenze del superamento soglie

Per i forfettari, la soglia di ricavi e compensi percepiti nell’anno precedente è pari a 85mila euro per l’accesso e la permanenza nell’anno d’imposta in corso. Il requisito consente la permanenza nel regime a chi lo applicava nel 2022 o a nuovi soggetti. Chi aveva aderito in passato alla contabilità ordinaria può comunque applicarlo senza rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

C’è però da rispettare una seconda soglia a 100mila euro, al superamento della quale si fuoriesce immediatamente dal regime agevolato con la conseguente applicazione del regime ordinario. Lo sforamento comporta l’immediata cessazione del regime forfettario a partire dal momento stesso dello sforamento.

Se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività.

Rettifica IVA per fuoriusciti dal Forfettario

In base alla normativa, con decorrenza dall’anno successivo a seguito del superamento della soglia degli 85mila euro, discende il diritto alla rettifica dell’IVA non detratta (articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972). Il periodo d’imposta interessato varia in base al limite di ricavi o compensi che viene superato.

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate:

il superamento del limite di 85.000 euro nell’anno x – nel quale viene applicato il regime forfetario – implica che l’eventuale rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno x+1 – primo anno di applicazione delle regole ordinarie – da presentare nell’anno x+2.

Il superamento del limite di 100.000 euro in un determinato anno, invece, implica che la rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno x.