Bonus Ristrutturazione
Il bonus ristrutturazione è una detrazione sull’imposta IRPEF fruibile in 10 quote annuali di pari importo in dichiarazione dei redditi. L’agevolazione è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86.
Si applica a interventi di riqualificazione edilizia e manutenzione straordinaria (anche ordinaria per i soli condomini), nell’ambito dei bonus casa.
Per gli interventi agevolati è possibile usufruire anche dell’aliquota IVA ridotta al 10% (servizi, beni, forniture).
Si detrae in 10 anni in dichiarazione dei redditi. Le quote residue del bonus si trasferiscono automaticamente in fase di eventuale compravendita, se si mantiene il diritto di godimento sull’immobile, salvo diverso accordo tra le parti.
Le novità in Manovra 2026 per le ristrutturazioni edilizie
Le spese di ristrutturazione edilizia effettuate nel 2026 possono beneficiare di una detrazione pari al 36%. Il limite massimo di spesa detraibile rimane di 96.000 euro per unità immobiliare.
Previsto un aumento della detrazione per chi effettua i lavori sull’abitazione principale, portando la detrazione al 50%.
Cosa rientra nel Bonus Ristrutturazione?
I lavori possono riguardare singole unità immobiliari (residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, comprese le pertinenze), condomini (parti comuni) o interi fabbricati dopo eventi calamitosi, con regole differenti per ciascuna fattispecie. Sono ammessi anche:
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- interventi di domotica;
- bonifica amianto e opere contro infortuni domestici o atti illeciti (sistemi di sicurezza).
La detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia e comprende anche la parcella professionale o altri oneri connessi. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, ma soltanto, per le spese sui materiali utilizzati.
Chi accede al Bonus Ristrutturazione
Possono beneficiare dell’agevolazione i proprietari o titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, nonché gli inquilini o i comodatari.
Parimenti, se sostengono le spese e sono intestatari di bonifici (causale del versamento: “Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917 del 1986”) e fatture, hanno diritto alla detrazione (anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile) anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio.