Rottamazione-quinquies, cartelle parzialmente definibili e ricalcolo rate

Risposta di Barbara Weisz

27 Gennaio 2026 08:33

Dario chiede:

Nel prospetto AdE la cartella è parzialmente definibile, difatti viene definita solo una parte del debito. Aderendo viene sospeso il pagamento di tutta la cartella? L’AdE ricalcolerà il nuovo debito residuo (quello non definibile), spalmato sulle rate rimanenti in base a quelle inizialmente richieste nella rateizzazione e trasmette i nuovi cbill?

In caso di cartella parzialmente definibile, l’adesione alla Rottamazione-quinquies produce effetti limitati esclusivamente alla quota di debito che rientra nella definizione agevolata.

Questo significa che non viene sospeso il pagamento dell’intera cartella. La sospensione riguarda solo gli importi ammessi alla rottamazione, mentre la parte residua del debito, non definibile, resta dovuta.

Rottamazione-quinquies e ricalcolo del debito residuo

Quando una cartella è solo parzialmente definibile, l’Agenzia delle Entrate deve procedere al ricalcolo del debito residuo, ossia della quota non rientrante nella rottamazione. Se ha già una rateizzazione in corso, il ricalcolo comporta anche la predisposizione di un nuovo piano di rateazione, parametrato esclusivamente agli importi residui, al netto delle somme definite con la rottamazione.

Il nuovo piano mantiene, in linea generale, la struttura della rateizzazione originaria ma con importi aggiornati in funzione della riduzione del debito complessivo.

Invio dei nuovi bollettini e automatismi

L’operazione di ricalcolo legata alla rottamazione quinquies è automaticamente nota all’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, il contribuente dovrebbe ricevere:

  • il nuovo piano di rateazione aggiornato;
  • i nuovi bollettini di pagamento (cbill) relativi al solo debito residuo.

Tuttavia, nella prassi possono verificarsi ritardi operativi nell’aggiornamento delle posizioni e nella trasmissione dei nuovi avvisi di pagamento.

Cosa fare in caso di tempestivo ricalcolo

Nel caso in cui il nuovo piano non venga recapitato in tempi rapidi, le consiglio contattare al più presto l’Agenzia delle Entrate per verificare lo stato della pratica ed evitare il rischio di decadenza dalla rateazione. Può rivolgersi:

  • al contact center dell’Agenzia delle Entrate (numero 060101);
  • agli sportelli territoriali, anche su appuntamento;
  • ai canali digitali dell’area riservata.

Un confronto diretto le consentirà di sollecitare il ricalcolo e di allineare correttamente le scadenze di pagamento.

Differenza rispetto alla sospensione parziale del debito

La Guida alla rateizzazione delle cartelle chiarisce che, in presenza di una sospensione parziale del debito non legata alla rottamazione, il ricalcolo delle rate non avviene automaticamente e deve essere richiesto dal contribuente. Con la rottamazione-quinquies, invece, il procedimento è strutturalmente diverso, poiché l’adesione alla definizione agevolata è già acquisita nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate.

Resta comunque opportuno monitorare l’esito dell’operazione per evitare disallineamenti tra debito residuo e piano di pagamento.

Per un inquadramento completo delle regole, delle scadenze e dei requisiti della definizione agevolata, si rimanda alla guida su Rottamazione-quinquies: requisiti, scadenze e regole.

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