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Cartelle di pagamento, valida la notifica al familiare convivente

di Teresa Barone

30 Giugno 2026 09:33

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Per la Cassazione la consegna a chi si dichiara convivente è valida anche senza riscontro anagrafico, il solo stato di famiglia non basta a contestarla

La notifica di una cartella esattoriale è valida anche quando l’atto viene notificato al familiare che si dichiara convivente del destinatario, pur senza comparire nello stato di famiglia anagrafico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13260 dell’8 maggio 2026, secondo cui il notificatore non deve indagare l’identità di chi riceve l’atto né verificarne i requisiti all’anagrafe e può fare affidamento sulla dichiarazione resa.

La pronuncia interviene in materia di riscossione e notifica delle cartelle di pagamento. Chi si trova nell’abitazione del destinatario e si qualifica come familiare convivente fa presumere un rapporto idoneo a garantire che l’atto arrivi all’interessato.

I punti chiave dell’ordinanza sulla notifica al familiare convivente:

  • l’ordinanza n. 13260/2026 della Cassazione, depositata l’8 maggio, considera valida la notifica della cartella consegnata a chi si dichiara familiare convivente presso l’abitazione del destinatario;
  • il notificatore non è tenuto ad accertare l’identità del consegnatario né a verificarne la convivenza all’anagrafe, facendo fede la dichiarazione riportata nell’avviso di ricevimento;
  • per contestare la notifica non basta il solo certificato di stato di famiglia, perché occorre provare l’occasionalità della presenza o l’estraneità di chi ha ricevuto l’atto.

La dichiarazione di convivenza perfeziona la notifica

Quando l’atto è consegnato presso la residenza del destinatario a una persona che si qualifica come familiare convivente, la notifica si perfeziona senza ulteriori verifiche. Nel caso esaminato il contribuente sosteneva che bastasse produrre un certificato anagrafico per dimostrare l’assenza di familiari conviventi, ma la Corte ha confermato l’orientamento per cui il concetto di convivenza rilevante per la notifica non coincide con quello anagrafico. La presenza di chi ritira l’atto nell’abitazione fa scattare una presunzione di convivenza, sufficiente a far ritenere che la cartella raggiunga il diretto interessato.

Notifica diretta della cartella con avviso di ricevimento

La cartella notificata direttamente dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/1973, segue le regole del servizio postale, e in questo schema sono abilitati a ricevere l’atto anche i familiari conviventi e gli addetti alla casa. L’avviso di ricevimento sottoscritto da chi prende in consegna il plico costituisce prova del perfezionamento e individua la data della notifica, senza che il notificatore debba redigere una relata separata. È su quel documento, e sulla dichiarazione che vi è riportata, che si fonda la validità della consegna.

La contestazione richiede la prova dell’occasionalità

Il contribuente che vuole contestare la notifica non può limitarsi a depositare il certificato di stato di famiglia, che non esclude convivenze di fatto o presenze stabili non registrate. Deve dimostrare l’occasionalità della presenza in casa di chi ha ritirato l’atto, oppure la totale estraneità del consegnatario rispetto al destinatario.

La presunzione di convivenza derivante dalla dichiarazione resa si supera con la prova contraria dell’occasionalità, mentre per negare che la consegna o la firma siano avvenute come attestato dal notificatore serve la querela di falso, dato il valore di atto pubblico dell’avviso di ricevimento.

Strumento del contribuente Effetto sulla contestazione
Solo certificato di stato di famiglia Non sufficiente, non esclude convivenze di fatto o presenze stabili
Prova dell’occasionalità o dell’estraneità del consegnatario Idonea a superare la presunzione di convivenza
Querela di falso sull’avviso di ricevimento Necessaria per contestare la firma o la consegna attestata dal notificatore