Rottamazione-quinquies, quali debiti da accertamento restano fuori

di Barbara Weisz

Pubblicato 28 Ottobre 2025
Aggiornato 17 Aprile 2026 16:58

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Rottamazione-quinquies, restano esclusi i debiti da avvisi di accertamento: quali cartelle si possono definire e quali no.

Con la domanda in scadenza il 30 aprile 2026, uno dei dubbi più frequenti sulla rottamazione-quinquies riguarda i debiti che nascono da avvisi di accertamento. Su questo punto il quadro è netto: la definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2023, ma non si estende alle somme iscritte a ruolo dopo attività di accertamento sostanziale del Fisco.

Debiti da avvisi di accertamento fuori rottamazione-quinquies

I debiti da accertamento restano esclusi dalla definizione agevolata. La rottamazione-quinquies si applica infatti ai carichi che derivano dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici o formali, non alle pretese fiscali nate da un accertamento vero e proprio.

Questo significa che non basta la presenza di una cartella esattoriale per rientrare nella sanatoria. Conta l’origine del carico: se il ruolo nasce da un avviso di accertamento, la cartella resta fuori anche se è già stata affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Quali cartelle restano ammesse alla definizione agevolata

Il criterio pratico è semplice: non conta solo il tipo di debito ma il modo in cui quel debito si è formato e il titolo da cui deriva l’iscrizione a ruolo. La distinzione diventa più chiara se si guarda alle tipologie di carichi che invece continuano a rientrare nella misura:

  • le somme dovute a titolo di imposte emerse dalle dichiarazioni dei redditi e dalle liquidazioni periodiche, se affidate all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023;
  • i carichi derivanti dai controlli automatici e dai controlli formali sulle dichiarazioni, quando sfociano in iscrizione a ruolo;
  • i contributi previdenziali e assistenziali affidati alla riscossione, purché non originati da atti di accertamento;
  • le sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Prefetture o da amministrazioni statali, nei limiti previsti dalla legge.

Avviso bonario e accertamento non sono la stessa cosa

Uno degli errori più frequenti è confondere gli avvisi bonari con gli atti di accertamento. I primi nascono dai controlli automatici o formali sulle dichiarazioni e possono sfociare in cartelle che rientrano nella rottamazione-quinquies; i secondi discendono da una contestazione sostanziale dell’imposta e restano esclusi.

La differenza pesa anche sul piano pratico. Un debito iscritto a ruolo dopo un controllo ex articolo 36-bis o 36-ter ha una strada diversa rispetto a un carico nato da un avviso di accertamento esecutivo o da altri atti impositivi di controllo sostanziale.

Carichi ammessi e carichi esclusi

Tipologia di carico Esito
imposte da controlli automatici o formali sulle dichiarazioni affidate ad AdER tra il 2000 e il 2023 ammesso alla definizione agevolata;
contributi INPS affidati alla riscossione senza accertamento ammesso alla definizione agevolata;
cartelle derivanti da avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate escluso dalla rottamazione-quinquies;
tributi locali non affidati ad AdER o non ricompresi nelle condizioni di legge escluso dalla rottamazione-quinquies;
multe stradali dei Comuni escluse, salvo le regole specifiche previste per le entrate locali.

Rateizzazioni in corso e cartelle con ricorso pendente

Le cartelle già rateizzate possono rientrare nella rottamazione-quinquies, ma solo se il carico è tra quelli definibili. Anche qui il nodo non è la presenza di una dilazione, ma la natura originaria del debito. Se il ruolo deriva da accertamento, la rateizzazione non apre la porta alla sanatoria.

Lo stesso vale per le cartelle con contenzioso in corso. La lite non esclude di per sé l’adesione, ma il contribuente deve rinunciare al giudizio e il carico deve essere tra quelli ammessi dalla legge. Se l’origine è un accertamento non definibile, il problema resta a monte.

Rottamazione-quater e vecchi decaduti

Non tutti i contribuenti provenienti da precedenti definizioni agevolate si trovano nella stessa posizione. Chi era in regola con i pagamenti della rottamazione-quater al 30 settembre 2025 non può passare automaticamente alla quinquies per ottenere un piano più lungo. Restano invece ammessi i contribuenti già decaduti dalle precedenti rottamazioni entro quella data.

Anche in questo caso, però, l’accesso riguarda solo i carichi che la norma considera definibili. La presenza di un precedente piano di rottamazione non supera il limite più rigido posto dalla legge sui debiti da accertamento.

Domanda entro il 30 aprile e pagamenti dal 31 luglio

Per i carichi ammessi, la domanda di adesione va presentata entro il 30 aprile 2026. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’esito entro il 30 giugno e, in caso di accoglimento, il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione scade il 31 luglio 2026.

Il piano dei pagamenti può arrivare fino a 54 rate bimestrali, con interessi al 3% annuo dalla seconda rata. Ma la valutazione va fatta prima di aderire: chi interrompe una rateizzazione ordinaria per entrare nella definizione agevolata e poi decade dalla quinquies non torna automaticamente al vecchio piano sospeso.