Detrazione mediazione immobiliare con donazione indiretta

Risposta di Noemi Ricci

17 Giugno 2025 09:29

Claudio chiede:

Mia figlia ha acquistato casa come abitazione principale e io ho pagato il prezzo d’acquisto con donazione indiretta espressamente citata sull’atto di compravendita. Avendo usufruito della mediazione immobiliare con bonifico bancario e fattura a mio nome, si può (e chi) portare l’importo in detrazione?

La detrazione fiscale per le spese di mediazione immobiliare spetta esclusivamente a chi ha acquistato l’immobile e ha effettivamente sostenuto la relativa spesa. Nel suo caso, temo che né lei né sua figlia possiate portare in detrazione l’onere sostenuto.

La normativa prevede che le spese per la mediazione immobiliare siano detraibili solo se relative all’acquisto della prima casa e la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente, ovvero colui che risulta proprietario dell’abitazione principale acquistata.

Se la spesa è sostenuta da un altro soggetto (es. genitore, donante, familiare), quest’ultimo non ha diritto alla detrazione, nemmeno se ha effettuato il pagamento con bonifico e ricevuto la fattura intestata a sé. È escluso dal beneficio anche il venditore che abbia pagato la provvigione all’intermediario. In caso di comproprietà, la detrazione deve essere ripartita tra i proprietari in base alle rispettive quote, anche se ha pagato uno solo. Inoltre, la detrazione non spetta nemmeno se le spese sono sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico (non so se questo è il caso di sua figlia).

In sintesi, lei non può detrarre la spesa, pur avendola pagata e avendo ricevuto la fattura, perché non è l’acquirente, come conferma la circolare n. 20/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate. A sua volta, sua figlia non può detrarla perché, pur essendo l’acquirente, non risulta aver sostenuto la spesa. Sua figlia, che ha acquistato la casa come abitazione principale, potrebbe beneficiare della detrazione solo se:

  • la fattura dell’agenzia immobiliare fosse intestata a lei (sua figlia);
  • la spesa risultasse effettivamente sostenuta da lei (anche tramite fondi donati);
  • l’importo e i dati dell’intermediazione fossero indicati nell’atto di compravendita;
  • l’immobile fosse adibito ad abitazione principale entro i termini previsti.

Le condizioni generali per accedere alla detrazione sono:

  • acquisto della prima casa da adibire ad abitazione principale;
  • detrazione del 19% della spesa, fino a un massimo detraibile di 1.000 euro (quindi massimo 190 euro);
  • pagamento tracciabile tramite bonifico bancario intestato al soggetto beneficiario della detrazione.

Se la fattura fosse stata intestata anche a sua figlia, lei avrebbe potuto portarla in detrazione, a condizione che fossero rispettate alcune accortezze. La circolare n. 7/2018 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che se la fattura è intestata sia al proprietario dell’immobile che a un altro soggetto non proprietario, l’acquirente può detrarre la spesa solo se nella fattura viene specificato (o integrato) che l’onere è stato sostenuto esclusivamente dal proprietario, consentendo a quest’ultimo di portare in detrazione l’importo.

Se, come lei scrive, la fattura è intestata solo a lei ma l’acquirente è sua figlia, nessuno dei due può portare in detrazione la spesa, salvo eventuali rettifiche o integrazioni che attribuiscano chiaramente l’onere alla parte acquirente. In questi casi, si consiglia sempre di:

  • intestare la fattura al soggetto acquirente (cioè a sua figlia);
  • riportare i dati dell’intermediazione nell’atto notarile;
  • conservare un’autocertificazione che attesti la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

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