Con la risoluzione 17/2026 del 29 aprile 2026, l’AdE chiude la disputa che dura da mesi e che riguarda le imprese che hanno operato come general contractor nei cantieri del Superbonus. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno finora contestato la detraibilità del loro margine nei lavori eseguiti in subappalto, ritenendo il corrispettivo dell’appaltatore un compenso come coordinamento e come tale escluso dall’agevolazione.
Il nuovo provvedimento di prassi distingue in modo netto le figure ammesse e stabilisce che gli uffici fiscali non possono contestare automaticamente il margine del general contractor appaltatore: per farlo devono provarlo, con motivazione specifica e mezzi di prova adeguati. Chi invece si è limitato al solo coordinamento resta fuori dalla detrazione, senza eccezioni.
Appalto, mandato e commissionario negli interventi agevolati
Il nodo nasce da una prassi diffusa: molti committenti hanno affidato a un’unica impresa non solo l’esecuzione dei lavori ma anche il coordinamento di fornitori, professionisti e tecnici. La legge sul Superbonus, però, consente di detrarre unicamente le spese direttamente imputabili all’esecuzione degli interventi. Di conseguenza, anche lo sconto in fattura è ammesso solo in questi casi. Il fisco rileva principalmente tre figure contrattuali:
- l’impresa appaltatrice realizza gli interventi agevolati, anche avvalendosi di subappaltatori, e percepisce un corrispettivo pari al prezzo d’appalto, sempre detraibile e ammesso allo sconto in fattura;
- il mandatario, con o senza rappresentanza, contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo; il corrispettivo per questa attività non è detraibile e non ammette lo sconto in fattura;
- il commissionario di servizi amministrativi applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati, ma il compenso così strutturato rimane escluso dall’agevolazione fiscale.
Si tratta di una cornice interpretativa già consolidata negli interpelli 254 e 261 del 2021 e nella circolare 23/2022. La ratio non cambia: sono agevolabili solo le spese con un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione.
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General contractor puro o appaltatore
Quando interviene un general contractor, la detrazione si applica ai costi per l’esecuzione degli interventi, il rilascio di asseverazioni, attestazioni e visto di conformità. Rientra nell’agevolazione anche il general contractor che opera come ESCO (Energy Service Company) per interventi di riqualificazione energetica finalizzati al Superbonus. Restano invece esclusi il margine per l’attività di coordinamento e i compensi all’amministratore per gli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori.
La distinzione fiscale si riduce a due figure. Il general contractor puro svolge esclusivamente coordinamento: i suoi costi sono indetraibili, senza margine di interpretazione. Il general contractor appaltatore assume invece contrattualmente l’obbligazione di risultato ed esegue i lavori, in proprio o tramite subappalto anche integrale: in questo caso l’agevolazione si applica. La risoluzione 17/2026 aggiunge un elemento difensivo rilevante per le imprese sotto accertamento: gli uffici fiscali non possono ricondurre automaticamente a mero coordinamento il margine dell’appaltatore rispetto ai corrispettivi dei subappaltatori.
Per contestare la detraibilità è necessaria una motivazione specifica supportata da idonei mezzi di prova.