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ISEE, le nuove FAQ INPS online

di Barbara Weisz

20 Ottobre 2016 14:12

Chiarimenti su composizione famiglia anagrafica e compilazione DSU nell'aggiornamento delle FAQ INPS sull'ISEE, in base alle richieste dei CAF: le novità.

Casi particolari di famiglia anagrafica, compilazione DSU e ISEE studenti universitari, sono tra i temi oggetto di nuove FAQ ISEE a cura dell’INPS, redatte in base quesiti della consulta nazionale dei CAF e valide dal 29 maggio 2016. Come noto, l’indicatore si calcola sulla base di redditi e patrimoni dei componenti il nucleo familiare, composto dalla famiglia anagrafica (persone conviventi): le casistiche però posso essere così articolate da metterne in dubbio la formazione.

=> ISEE precompilato nel decreto fiscale

Famiglia Anagrafica

  • Famiglia composta da genitori con prole, non coniugati e conviventi ed entrambi – o une dei due – “minore emancipato”: si applicano le regole per i figli maggiorenni: il figlio fa parte del nucleo dei genitori anche se non convivente, se è a loro carico ai fini IRPEF a meno che non sia sposato e non abbia figli.
  • Famiglia composta da nonni con nipoti minorenni senza provvedimenti di affido: questi sono attratti nel nucleo familiare dei genitori.
  • Studente universitario maggiorenne in affido prorogato fino al 21esimo anno di età: può scegliere se fare nucleo a sè  o far parte di quello dei genitori affidatari.

Compilazione DSU

  • Minore che vive con la madre, per il quale il padre (che ha diversa residenza) versa assegni alla madre, anche senza provvedimento giudiziario: nel compilare la DSU, la madre dovrà considerare il genitore esterno al  nucleo o come componente attratta o aggiuntiva, se risposato o se ha avuto figli con altra persona; in entrambe le situazioni, bisogna indicare nel quadro FC5 l’importo degli assegni per il figlio effettivamente corrisposti dal padre e quello degli assegni effettivamente percepiti dalla madre, da autocertificare anche se non dipendono da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
  • Genitori separati o divorziati con provvedimento di uno Stato estero: nel calcolo delle prestazioni per figli minorenni o per l’università, sono esclusi sia come componente aggiuntiva sia come “componente attratta in presenza di trascrizione in Italia del provvedimento rilasciato dall’Autorità competente dello Stato estero”.
  • Studente coniugato: per essere considerato autonomo dalla famiglia d’origine, nel calcolo del reddito minimo di 6.500 euro, può conteggiare anche i redditi del coniuge dei due anni precedenti, anche se non era ancora sposato. Se raggiunge la soglia di adeguatezza con i redditi del coniuge, deve risiedere fuori dalla famiglia di origine da almeno due anni, in un’abitazione non di proprietà di un membro della famiglia stessa.

Infine, ci sono indicazioni di compilazione per altri casi particolari: rendite di invalidità, disabili, nucleo familiare ridotto, cessazione rapporto di lavoro, infortunio.