La Corte di giustizia tributaria si è recentemente espressa in merito al calcolo dell’imposta di registro in caso di assunzione del debito residuo di un mutuo casa, contestualmente alla vendita di un immobile gravato da ipoteca chiarendo la necessità di versamento anche sulla quota rimanente.
Secondo i giudici, ai fini della determinazione dell’imposta di registro relativa all’accollo del mutuo, il bene va considerato al lordo del debito residuo oggetto di accollo: l’assunzione del mutuo è a tutti gli effetti una forma di corrispettivo che aumenta la base imponibile. Questo perché l’assunzione del debito residuo rappresenta una dichiarazione di valore reale del bene, che deve sommarsi al corrispettivo di cessione.
In pratica, quando si compra un immobile e l’acquirente si accolla il mutuo residuo del venditore, quel debito non si può considerare “neutro” ma va considerato ai fini della tassazione come parte del prezzo effettivo pagato. Quindi, il valore reale su cui calcolare l’imposta di registro non è solo pari al prezzo di acquisto versato ma va anche considerato quanto già pagato dal venditore più il mutuo residuo.
Ad esempio, se l’atto di compravendita indica un prezzo di 200.000 euro e sull’immobile grava ancora un mutuo residuo di 50.000 euro che l’acquirente si accolla, ai fini dell’imposta di registro il valore del bene sarà pari a 250.000 euro (200.000 + 50.000).
Secondo i i giudici tributari, peraltro, non è possibile neppure fare riferimento all’art. 50 TUIR che permette la deduzione del valore oggetto dell’accollo in operazioni simili, poiché la norma si applica limitatamente alle operazioni di conferimento e alle condizioni specifiche previste dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte, nel caso in oggetto, ha quindi rigettato il ricorso dei contribuenti che sostenevano la parità tra il valore dell’immobile ceduto e quello dichiarato al netto del residuo mutuo. Tutti i dettagli nella sentenza dell’8 ottobre 2025 n. 295 (Sezione 2 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lucca).