Con la pubblicazione della risoluzione n. 67/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce uno dei punti più rilevanti per i consulenti finanziari che stanno aderendo al Concordato preventivo biennale (Cpb).
Il documento stabilisce infatti che le provvigioni di ingresso riconosciute in caso di cambio di preponente concorrono integralmente alla formazione del reddito concordato, perchè considerata parte integrante dell’attività ordinaria, senza pertanto rientrare tra le componenti escluse dalla disciplina di riferimento.
Provvigioni di ingresso incluse nel Cpb
Il chiarimento dell’Agenzia si fonda sull’interpretazione dell’articolo 16, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 13/2024, che individua una serie di componenti straordinarie escluse dalla base imponibile del concordato. Tra queste rientrano plusvalenze, sopravvenienze attive e passive, componenti eccezionali o non riconducibili all’attività tipica.
Le provvigioni di ingresso, sebbene derivino da un evento straordinario come il cambio di mandante, non sono considerate elementi estranei all’attività ordinaria: rappresentano una quota non ricorrente della remunerazione professionale, ma pur sempre riconducibile al modello operativo della consulenza finanziaria.
Reddito non ricorrente vs. componente straordinaria
L’Agenzia richiama l’articolo 31 del Dlgs n. 58/1998 (TUF), secondo cui i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede producono reddito d’impresa. La loro retribuzione, come precisato anche dalla normativa di vigilanza (Banca d’Italia, circolare n. 285/2013), è composta da componenti ricorrenti (tra cui rientrano le provvigioni ordinarie di collocamento, sottoscrizione e mantenimento) e non ricorrenti (tra cui invece si collocano bonus, incentivi e provvigioni di ingresso).
Ebbene, è in questa seconda categoria che rientrano le provvigioni oggetto della risoluzione: elementi non ricorrenti ma non straordinari e pertanto non esclusi dal Cpb.
Le motivazioni del Fisco
Il concordato preventivo biennale è stato progettato per garantire stabilità e prevedibilità del reddito, limitando al minimo le variabili. Per questo motivo, come richiamato dall’AdE attraverso la circolare n. 18/2024 e le successive FAQ, il sistema consente l’esclusione soltanto di fattispecie tassative e realmente eccezionali.
Le provvigioni di ingresso non sono assimilabili alle plusvalenze o alle sopravvenienze, derivano dalla normale dinamica commerciale della professione, mantengono un legame diretto con l’attività d’impresa e pertanto costituiscono reddito imponibile come le altre provvigioni. Di conseguenza, devono essere incluse integralmente nella base imponibile concordata.
Eventuali bonus di ingresso possono dunque aumentare il reddito annuo medio dichiarato nel biennio; né è possibile ritenere tali provvigioni “straordinarie” per chiederne l’esclusione. In conclusione, in base alla nuova Risoluzione AdE, ogni valutazione sull’adesione al Cpb dovrà considerare anche eventuali cambi di preponente programmati nel periodo fiscale.