Aliquota IVA al 10% per i dispositivi medici: guida ai requisiti

di Teresa Barone

30 Ottobre 2025 11:24

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Dispositivi medici con aliquota IVA ridotta al 10% solo per i beni della voce 3004 della Nomenclatura combinata: classificazione Dogane e Monopoli.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in diverse occasioni per chiarire quale aliquota IVA deve essere applicata sui dispositivi medici. E come si evince anche dalle ultime risposte fornite a due diversi interpelli, sottolinea come quelli a base di sostanze utilizzate per cure mediche, la prevenzione delle malattie e i trattamenti medici e veterinari, rientrino tra i beni cedibili con imposta al 10%.

Nello specifico, con la risposta n. 88/2025,  viene ribadito il concetto già fornito in precedenza con l’interpello n. 483/2022: l’IVA ridotta si applica solo ai DM classificati nella voce 3004 della Nomenclatura combinata, competente esclusivamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il riferimento è la norma di interpretazione autentica fornita con l’articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019. Tale disposizione fa rientrare i dispositivi medici sopra indicati tra i beni le cui cessioni sono soggette all’aliquota IVA del 10% prevista dalla Tabella A allegata al Decreto IVA (parte III, n. 114) per i medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici.

L’IVA ridotta si applica dunque alle sostanze farmaceutiche e agli articoli di medicazione che le farmacie devono offrire in via obbligatoria (come previsto dalla Circolare 10 aprile 2019 n. 8/E).

Di contro, i dispositivi medici che non rientrano nella voce 3004 della Nomenclatura combinata non godono dell’imposta agevolata. Si tratta ad esempio di quelli che ricadono nelle voci 3002, 3005, e 3006, che sono invece escluse.

L’ultimo chiarimento delle Entrate riguarda anche le competenze del caso: in base al paragrafo 9 della Circolare n. 32/2010 la classificazione merceologica di questi prodotti spetta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.