Le trattenute IRPEF in busta paga di novembre si possono ridurre o azzerare: chi prevede di dovere al Fisco, per quest’anno, meno imposte di quelle dichiarate nel 730 per l’anno scorso può chiedere al datore di lavoro o all’INPS di trattenere una seconda rata di acconto più bassa, oppure di non trattenerla.
La comunicazione è scritta, indica l’importo che il contribuente ritiene dovuto e va consegnata entro il 12 ottobre; per i pensionati che hanno indicato l’INPS la richiesta online scade due giorni prima. Quest’anno la verifica interessa anche chi ha altri redditi tassati senza l’aliquota intermedia: l’acconto si calcola sull’imposta dell’anno precedente, più alta di quella odierna.
In sintesi:
- l’art. 19, comma 6, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 consente al contribuente con 730 presentato tramite sostituto d’imposta di chiedere che la seconda o unica rata di acconto IRPEF e cedolare secca non sia trattenuta o sia trattenuta in misura inferiore, indicando sotto la propria responsabilità l’importo dovuto;
- il calendario della dichiarazione precompilata dell’Agenzia delle Entrate indica lunedì 12 ottobre 2026 come ultimo giorno per la comunicazione al datore di lavoro, perché il termine ordinario del 10 ottobre cade di sabato;
- il Messaggio INPS n. 2035 del 18 giugno 2026 fissa al 10 ottobre 2026 la richiesta online di riduzione per chi ha l’INPS come sostituto d’imposta, con effetto sulla rata di dicembre se arriva dopo l’elaborazione delle pensioni di novembre;
- l’art. 1, comma 3, della L. n. 199/2025 ha ridotto dal 35% al 33% l’aliquota sui redditi tra 28.000 e 50.000 euro senza prevedere il ricalcolo dell’acconto 2026 determinato con il metodo storico.
- Riduzione dell’acconto IRPEF: chi può chiederla
- Seconda rata ridotta: come si calcola
- Aliquota IRPEF al 33% ma acconto calcolato sul 35%
- Richiesta al datore di lavoro entro il 12 ottobre: fac-simile
- Acconto IRPEF sulla pensione: richiesta all’INPS entro il 10 ottobre
- Acconto cedolare secca: riduzione con la stessa comunicazione
- Stima troppo bassa o alta: sanzione e credito nel 730/2027
Riduzione dell’acconto IRPEF: chi può chiederla
La riduzione dell’acconto IRPEF spetta a chi ha presentato il 730/2026 indicando un sostituto d’imposta e stima per il 2026 un’imposta inferiore a quella del 2025, sulla quale il prospetto di liquidazione ha calcolato l’acconto. La facoltà deriva dall’art. 19, comma 6, del D.M. n. 164/1999, che richiama l’art. 4, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69: in chiaro, il contribuente può commisurare l’acconto a una previsione dell’imposta dell’anno in corso anziché all’imposta dell’anno precedente.
Le situazioni in cui il calcolo sull’anno precedente produce un acconto troppo alto sono ricorrenti:
- il pensionamento nel corso del 2026, con un reddito annuo inferiore allo stipendio pieno del 2025;
- la perdita del lavoro, il passaggio al part-time o un periodo di aspettativa non retribuita;
- la fine di un secondo rapporto di lavoro o di una seconda prestazione che nel 2025 aveva prodotto due Certificazioni Uniche e il debito nel 730;
- la cessazione di una locazione, che riduce l’imposta sui canoni ai soli mesi di affitto;
- spese detraibili sostenute nel 2026 molto più alte di quelle dell’anno precedente, l’esempio indicato dalle istruzioni al modello 730/2026.
Chi ha già scelto nel quadro F del 730, al rigo F6, di non versare gli acconti o di versarli in misura inferiore ha esercitato la facoltà in dichiarazione e la comunicazione di ottobre non serve. Chi ha presentato il 730 senza sostituto d’imposta o il modello Redditi versa direttamente con F24, entro lunedì 30 novembre 2026, l’importo che ritiene dovuto, con la stessa responsabilità sulla stima.
Seconda rata ridotta: come si calcola
La seconda rata da indicare al sostituto d’imposta è pari all’acconto stimato per il 2026 meno la prima rata già trattenuta in busta paga insieme al saldo, e scende a zero quando la prima rata copre già l’intero acconto previsto. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dell’anno, cioè dell’IRPEF netta al netto delle ritenute subite, ai sensi dell’art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97, e dell’art. 11, comma 18, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76; se l’imposta stimata non supera 51,65 euro l’acconto non è dovuto e la richiesta è di azzeramento.
La stima parte dal reddito atteso per il 2026 e dalle detrazioni dell’anno, che il calcolo IRPEF online elabora già con le aliquote in vigore; dall’IRPEF netta si sottraggono poi le ritenute che datore di lavoro o INPS applicheranno fino a dicembre.
Un esempio con numeri reali: il prospetto 730-3 di un dipendente che nel 2025 aveva anche un secondo rapporto di lavoro riporta un acconto 2026 di 1.500 euro, di cui 600 già trattenuti con il saldo e 900 in programma sulla busta paga di novembre. L’importo da comunicare dipende dall’imposta stimata per il 2026:
| Imposta stimata 2026 (IRPEF netta meno ritenute) |
Seconda rata da indicare al sostituto d’imposta |
|---|---|
| 300 euro | zero: la prima rata copre già l’acconto e i 300 euro versati in più tornano come credito nel 730/2027 |
| 1.100 euro | 500 euro, pari a 1.100 euro meno i 600 già trattenuti |
| 1.500 euro o più | 900 euro: nessuna riduzione, perché l’acconto dovuto non supera mai quello calcolato con il metodo storico |
Aliquota IRPEF al 33% ma acconto calcolato sul 35%
L’acconto IRPEF 2026 calcolato con il metodo storico parte dall’imposta del 2025, tassata al 35% nella fascia tra 28.000 e 50.000 euro, mentre dal 1° gennaio 2026 la stessa fascia paga il 33% e la legge non ha previsto alcun ricalcolo automatico: la differenza si recupera solo con la riduzione volontaria. Il taglio, disposto dall’art. 1, comma 3, della L. n. 199/2025, è la base da cui parte la riforma IRPEF in discussione per il 2027.
Nella stessa legge di bilancio 2026 le clausole sugli acconti riguardano altre misure: i commi 43 e 75 dell’art. 1 impongono di calcolare l’acconto 2026 come se fossero già in vigore le nuove regole sulle plusvalenze d’impresa e le aliquote IRAP maggiorate per banche e assicurazioni. Per l’IRPEF l’ultima clausola di questo tipo, l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, è stata limitata al solo periodo d’imposta 2024 dal D.L. 23 aprile 2025, n. 55.
Il risparmio riguarda chi ha redditi su cui nessun sostituto ha applicato l’aliquota intermedia, perché dal 2026 datore di lavoro e INPS trattengono già il 33% sulla parte di stipendio o pensione che ricade nella fascia. A parità di redditi e detrazioni, la seconda rata con il metodo previsionale è più bassa del 2% della quota di questi redditi che, sommata agli altri, cade tra 28.000 e 50.000 euro: canoni di locazione tassati in via ordinaria, un secondo stipendio o una pensione tassati da ciascun sostituto come unico reddito. Un dipendente con 30.000 euro di imponibile da lavoro e un canone tassato in via ordinaria che produce 9.500 euro di reddito ha un reddito complessivo di 39.500 euro: l’intera quota dell’affitto ricade nella fascia intermedia e la seconda rata può scendere di 190 euro senza alcuna variazione di reddito.
Richiesta al datore di lavoro entro il 12 ottobre: fac-simile
I lavoratori dipendenti consegnano al datore di lavoro, entro lunedì 12 ottobre 2026, una comunicazione scritta con l’importo della seconda rata che ritengono dovuto oppure con la richiesta di non effettuare la trattenuta. Il termine ordinario cade sabato 10 ottobre e slitta al primo giorno lavorativo successivo, ma la consegna entro venerdì 9 ottobre evita contestazioni sulla data.
La forma richiesta dalle istruzioni al modello 730/2026 è quella scritta: una lettera firmata, consegnata a mano con ricevuta oppure inviata via PEC o e-mail tracciabile, conservando la prova dell’invio. Il testo può ricalcare il seguente fac-simile:
Oggetto: seconda o unica rata di acconto IRPEF e cedolare secca per il 2026, comunicazione ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.Il sottoscritto (nome e cognome), codice fiscale (codice fiscale), dipendente di (ragione sociale del datore di lavoro), che ha presentato il modello 730/2026 indicando il datore di lavoro come sostituto d’imposta, chiede sotto la propria responsabilità che la seconda o unica rata di acconto da trattenere sulla retribuzione di novembre 2026 non sia effettuata, oppure sia effettuata nella misura di euro (importo) per l’IRPEF e di euro (importo) per la cedolare secca, in luogo degli importi indicati nel prospetto di liquidazione 730-3.
Luogo e data
Firma
Per il datore di lavoro la comunicazione vale anche quando il 730 è stato presentato tramite CAF o con la precompilata: il sostituto applica sulla retribuzione di novembre l’importo indicato dal dipendente, che ne risponde in proprio ai sensi della stessa norma.
Acconto IRPEF sulla pensione: richiesta all’INPS entro il 10 ottobre
I pensionati e i titolari di prestazioni imponibili che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta chiedono la riduzione o l’annullamento della seconda rata di acconto IRPEF e cedolare secca con il servizio Assistenza fiscale (730/4) del portale INPS, entro sabato 10 ottobre 2026. Il termine è fissato dal Messaggio INPS n. 2035 del 18 giugno 2026 ed è ribadito dal comunicato stampa dell’Istituto del 22 settembre 2026, che non prevede il rinvio al lunedì applicato ai datori di lavoro.
L’accesso richiede SPID almeno di livello 2, CIE, CNS o eIDAS, anche dall’app INPS Mobile. Nel servizio si controlla prima, nel prospetto 730-4, l’importo della seconda rata previsto per novembre, poi si indica l’importo ridotto o l’annullamento, anche per il coniuge in caso di dichiarazione congiunta. Entro lo stesso termine si può revocare una richiesta già inviata.
Se la richiesta arriva dopo l’elaborazione delle pensioni di novembre, l’INPS applica la variazione dal rateo di dicembre e restituisce con quella mensilità la parte trattenuta in più.
Acconto cedolare secca: riduzione con la stessa comunicazione
La richiesta al sostituto d’imposta vale anche per il secondo acconto della cedolare secca, con un importo separato da quello dell’IRPEF, come prevedono le istruzioni al modello 730/2026. Il caso tipico è la locazione cessata o l’immobile venduto nel 2026: l’acconto calcolato sui canoni dell’intero 2025 supera l’imposta sui soli mesi di affitto. Chi non riduce in tempo l’acconto della cedolare secca versato in eccesso lo recupera come credito nella dichiarazione successiva, compilando il quadro B per il solo periodo di locazione e riportando nel quadro F gli acconti trattenuti.
Stima troppo bassa o alta: sanzione e credito nel 730/2027
Chi riduce l’acconto e chiude poi il 2026 con un’imposta più alta della stima paga la differenza con la sanzione del 25% prevista dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi, calcolati sull’acconto effettivamente dovuto, che è il minore tra quello basato sull’imposta del 2025 e quello basato sull’imposta reale del 2026. Nel caso della tabella, il dipendente che comunica una seconda rata di 500 euro e chiude l’anno con un’imposta di 1.400 euro ha versato 1.100 euro contro 1.400 dovuti: l’insufficienza è di 300 euro e la sanzione piena di 75 euro, riducibile con il ravvedimento operoso dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Una stima troppo prudente produce invece un credito: l’acconto trattenuto in più torna con il conguaglio del 730/2027, senza sanzioni.